Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39923 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 6612/2014 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliato in Roma Via G. Sisco 8 A.

presso lo studio dell’avvocato Isabella Nelli che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende, costituita ai fini della eventuale partecipazione all’udienza;

– resistente –

e EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Schiavon, elettivamente domiciliata in Roma Via Faravelli 22 presso lo studio dell’Avv. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/29/2013 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 29/7/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 81/29/2013 depositata in data 29 luglio 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 68/8/12 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da P.I., già socio accomandante della società T. di T. M. & C. S.a.s. avente ad oggetto un’intimazione di pagamento per II.DD. e IVA 2002, in dipendenza di una cartella di pagamento e di un avviso di accertamento non impugnati e divenuti definitivi.

2. A differenza del giudice di prime cure, che riteneva l’atto impositivo notificato a persona estranea al rapporto tributario e che il socio accomandante rispondesse dei debiti sociali solo entro i limiti della quota conferita e dopo l’infruttuosa escussione della società, il giudice d’appello confermava integralmente le riprese nell’an e nel quantum.

3. Il contribuente proponeva ricorso, affidato ad un unico motivo, cui replicava l’agente della riscossione con controricorso. L’Agenzia delle Entrate depositava mera comparsa di costituzione in giudizio ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. A seguito. di interlocuzione provocata dalla Corte, in merito alla definizione della lite del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, comma 2, sia l’agente della riscossione sia l’Agenzia hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

4. Con nota di deposito datata 27.5.2021 l’agente della riscossione ha esplicitamente dato atto del fatto che il credito iscritto a ruolo è stato definito del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, comma 2 depositando estratto di ruolo conforme che attesta l’integrale pagamento del dovuto. Nello stesso senso la nota di deposito dell’Agenzia datata 16.6.2021 con cui viene fatta istanza di estinzione del giudizio. Conseguentemente, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

5. Non si fa luogo a provvedere sulle spese in quanto il contenuto del-la definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. Sez. 6 -, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01; conforme Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019, Rv. 653828 – 01).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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