LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7626/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
Contro
ELETTROLAZIO s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Luca Moscardino con domicilio eletto presso in Roma, alla via S. Tommaso d’Aquino n. 90 presso l’avv. Andrea Quattrocchi (PEC lucamoscardino.avvocatinaoli.legalmail.it);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 199/21/12 depositata il 17/07/2012 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR romana dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio risultandone la conferma della sentenza di primo grado che aveva dichiarava la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IRAP e altri tributi riferite agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003;
– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria.
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente esaminata e disattesa la censura di inammissibilità del motivo di ricorso erariale; lo stesso, diversamente da quanto eccepito, identifica con adeguata chiarezza sia i rilievi mossi dall’Ufficio, sia la decisione in ordine ad essi resa dalla CTP, sia le contestazioni alla sentenza di primo grado formulati dall’Ufficio; in concreto alla luce di tali indicazioni la Corte è messa in grado di comprendere e quindi risolvere la questione postale senza ricorrere ad altri atti;
– con il solo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto recante motivi non specifici di contestazione della pronuncia della CTP;
– il motivo è fondato;
– come si evince dalle trascrizioni dell’atto di appello riportate puntualmente in ricorso ai fini del rispetto del canone della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso, effettivamente l’Agenzia delle Entrate aveva formulato in appello critiche precise e puntuali alle singole statuizioni della pronuncia di primo grado ribadendo la fondatezza dei singoli rilievi confrontandosi criticamente con il contenuto della pronuncia impugnata; la CTR quindi, nel ritenerle generiche, ha commesso errore di diritto;
– ritiene sul punto il Collegio, aderendo all’orientamento già espresso (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020) che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame benché formulato in modo sintetico contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi – anche per implicito – dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo citato deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia dovendosi pertanto consentire ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione;
– pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021