LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Rel. est. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17347/2015 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis.
– Ricorrente –
L.S.;
contro
– Intimato –
Avverso la sentenza n. 107/1/15 della Commissione tributaria Regionale del Veneto (di seguito, CTR), depositata in data 8/1/2015 e non notificata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021.
RITENUTO
che:
1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto ha accolto rappello del contribuente, L.S., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 157/12/12, che aveva rigettato il ricorso del contribuente, avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2006, con il quale l’Ufficio aveva rettificato, in aumento, ai fini IRPEF e IRAP il reddito di impresa imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente.
2. Dalla ricostruzione dei fatti risultante dal ricorso, risulta che L.S., esercente impresa individuale di lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, aveva presentato per l’anno di imposta 2006, una dichiarazione dei redditi di Euro 794,00, basata essenzialmente sulle rimanenze iniziali, per Euro 742,07 e rimanenze finali per Euro 1.113,00 (v. prospetto a pag. 3 del ricorso, che riporta parte dell’avviso di accertamento); che, pertanto, l’Ufficio richiedeva, con apposito questionario, documentazione relativa alle rimanenze finali del 2005 (iniziali del 2006) e che la parte deduceva di aver erroneamente contabilizzato le rimanenze finali del periodo 1996-2006, per aver contabilizzato le rimanenze sia come ricavi – relativi ai lavori di costruzioni – sia come rimanenze finali. Anche a seguito del contraddittorio del 19.10.2011, il contribuente, per il tramite del suo commercialista di fiducia, non forniva spiegazioni in merito alle rimanenze iniziali, asserendo che la consistenza delle esistenze iniziali dell’anno 2006 erano il risultato di un improprio sistema di contabilizzazione iniziato nel 1996, in virtù del quale erano state emesse fatture di acconto e di saldo, senza fare riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, contabilizzando erroneamente tali rimanenze. L’Ufficio ritenendo tali giustificazioni inidonee a giustificare le rimanenze iniziali (v. pag. 8 del ricorso in cui sono riportate le motivazioni dell’Ufficio in ordine alla inconsistenza delle giustificazioni fornite dal contribuente), ipotizzava che dall’anno 2000 il contribuente aveva iniziato ad accumulare rimanenze, riportate nell’anno successivo quali esistenze iniziali, con l’unico scopo di ridurre le componenti positive di reddito da dichiarare.
3. Avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe, L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
4. L.S.n è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Risulta dagli atti che l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorso in cassazione a L.S., a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., sia presso la sua residenza (sita in *****) sia presso il procuratore domiciliatario di secondo grado (avv.to Gianfranco Lorenzon, Via Buse n. 1, San Fior-Tv località Catello Raganzuolo e Dott.ssa C.R., in *****) in data 3 luglio 2015.
2.1. La ricorrente Amministrazione ha prodotto agli atti l'”Accettazione Unep – Corte di appello di Roma di atto per il quale è richiesta dall’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse della parte patrocinata, la notifica a mezzo posta”, ma non ha prodotto la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso in Cassazione.
3. La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio (Cass.
Sez. U, 14/01/2008, n. 627; Sez. 3, 28/04/2011, n. 9453; Sez. 3, 30/06/2014, n. 14780; Sez. 5, 30/12/2015, n. 26108), con la conseguenza – che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento nel termine utile massimo possibile (stabilito, da ultimo, con il punto 2) del protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione, il CNF e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile dei 15 dicembre 2016, con il termine previsto per il deposito delle memorie e, comunque, non oltre l’orario fissato per l’inizio della relativa adunanza camerale) ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è da dichiararsi inammissibile (cfr., in termini, Cass., 26/03/2018 n. 7480).
3.2. Non è consentita la concessione di un termine per il deposito, non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (salva l’ipotesi eccezionale dell’eventuale rimessione in termini, che non ricorre, né è stata invocata, nel giudizio in questione) 4. In conclusione, per tale assorbente questione pregiudiziale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
5. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021