Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39936 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12280/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

C.M.C. DI A.C. & C. s.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv.ti Angelo Quarto, Francesco Rotondi e Nicola Petracca con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via E. Q. Visconti n. 20 (PEC nicoladomenicopetracca.ordineavvocatiroma.org);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 151/02/12 depositata in data 08/11/2012 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR lombarda rigettava l’appello dell’Ufficio risultandone la conferma della sentenza di primo grado che aveva dichiarava la illegittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA ed IRAP 2006;

– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a undici motivi; il contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria.

CONSIDERATO

che:

possono esaminarsi per primi per ragioni di speditezza il terzo, quarto, nono, decimo e undicesimo motivo; essi denunciano tutti vizi di omessa pronuncia e di extrapetizione commessi dalla CTR e risultano tutti inammissibili;

– invero il giudice dell’appello ha correttamente individuato la questione posta nel processo, e ha statuito nel rispetto del perimetro determinato nel rispetto del thema decidendum;

pure inammissibile risulta l’ottavo motivo; esso censura la pronuncia gravata per contraddittorietà della motivazione per avere la CTR attribuito al medesimo atto del contribuente dapprima la natura di dichiarazione integrativa, quindi quella di istanza di rimborso;

– poiché la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11. settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poiché formulata in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, la censura contenuta nell’ottavo mezzo, ed avente per oggetto in sostanza il difetto di motivazione, non è qui consentita a deve esser dichiarata inammissibile; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– comunque, anche a ritenere la questione posta nel motivo come formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, vigente n. 5, nessuna insanabile contraddizione risulta dalla lettura della motivazione anche per le ragioni che si vedranno in seguito;

– la questione che si pone nel giudizio è invero relativa alla riconoscibilità ai fini della determinazione del debito IVA di un credito maturato nell’anno 2005, non inserito nella dichiarazione 2006 in quanto la stessa era presentata difettosa del quadro IVA e conseguentemente considerata omessa dall’Ufficio;

– ciò si desume dall’esame dei restanti motivi di ricorso;

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, artt. 7,8,8-bis, art. 3, commi 1 e 2, e art. 8, art. 10 n. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR sostanzialmente errato nel non ritenere omessa la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, difettosa del quadro IVA, riconoscendo a favore di questi il credito ivi indicato;

– il secondo motivo, incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8.bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30 e 54Bis, della Dir. CEE n. 77/388CE, art. 17, della Dir. CE n. 112 del 2006, art. 167 e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere ritenuto l’istanza di rimborso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 30, l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, la dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, rimedi surrogabili tra di loro;

– il sesto motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 28, 30, 38 bis e 54.bis, della Dir. CEE n. 77/388, art. 17, della Dir. CEE n. 114 del 2006, art. 167 e del D.Lgs. n. 17, del D.Lgs. n. 472 del 1997 in relazione tutti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente mancato di escludere il diritto di detrarre l’eccedenza iva nell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 28, 30, 38bis e 54bis, della Dir. CEE n. 77/388, art. 17, della Dir. Ce n. 112 del 2006, art. 167 e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, in relazione tutti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere erroneamente la CTR escluso la detrazione dell’iva in oggetto;

tutti questi motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto tra di loro connessi e costituenti tutti frammentazione di una medesima censura; gli stessi sono infondati;

– per vero, indipendentemente dalla tardività della dichiarazione integrativa presentata nel 2009, ciò che rileva qui è in primo luogo la sostanziale esistenza e spettanza del credito la cui certezza e liquidità non è mai stata contestata dall’Ufficio né nei giudizi di merito, né nel presente giudizio di Legittimità; secondariamente il rispetto del principio sovrano della neutralità dell’IVA in relazione alle ragionevoli previsioni del diritto interno che ne regolamentano l’attuazione;

la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, come qui è avvenuto, va comunque riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad iva e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757);

– il contribuente, pertanto, diversamente da quanto dedotto in ricorso, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, quindi nel presente caso sino al 2007) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione: la sussistenza di tali requisiti esclude, infatti, la rilevanza dell’assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, ove sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, e confermate, tra le altre, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401);

– a tale cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di diritto, le sezioni unite con la sentenza in precedenza richiamata, nella parte in cui hanno precisato, al punto 5.8., che essa identifica “il rilievo generale e interno” che governa l’esercizio del diritto di detrazione; ancora le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato con completezza come (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016) proprio nel caso che qui si pone di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, (sottonlineatura aggiunta) opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria;

per le sopra esposte ragioni, il ricorso è rigettato;

– le spese sono compensate stante l’intervento della Sezioni Unite in data successiva alla pronuncia impugnata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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