LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6713/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
Cit On Line s.r.l., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Livia Salvini, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11;
– controricorrente –
Equitalia Nord s.p.a.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 107/19/13, depositata il 15 luglio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 15 luglio 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Cit On Line s.r.l. in amministrazione straordinaria per l’annullamento della cartella di pagamento notificata a seguito di controllo formale della dichiarazione resa per l’anno 2006;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la cartella era stata emessa previo disconoscimento di un credito i.v.a. indicato nella dichiarazione, in quanto maturato nel periodo di imposta precedente, in relazione al quale la dichiarazione era stata omessa;
– il giudice di appello ha disatteso il gravame erariale evidenziando, da un lato, che, con riferimento al periodo di imposta di maturazione del credito, la contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa nel termine previsto per i relativi accertamenti e, dall’altro, che il disconoscimento del credito esposto nella dichiarazione richiedeva la notifica di un avviso di accertamento, non risolvendosi in un’attività di mero controllo cartolare della dichiarazione medesima;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– resiste con controricorso la Cit On Line s.r.l. in amministrazione straordinaria;
– la Equitalia Nord s.p.a. non spiega alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis, e art. 8, e del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la contribuente avesse tempestivamente presentato la dichiarazione integrativa relativo all’anno 2005, benché inoltrata solo in data 28 giugno 2010;
– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 18, 28, 30 e 55, del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, per aver la Commissione regionale escluso che la società fosse decaduta dal diritto alla detrazione dell’I.v.a. maturata nell’anno 2005, benché per tale periodo di imposta avesse omesso la presentazione della relativa dichiarazione;
– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
– la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757);
– pertanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla contestata tempestività della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente, la decisione impugnata si sottrae alla censura prospettata in quanto la mera omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di maturazione del credito i.v.a. non determina la decadenza del contribuente dal relativo diritto;
– la resistenza della ratio decidendi rappresentata dalla mancata maturazione della decadenza della contribuente dal diritto di detrazione dell’I.v.a. esposta, aggredita con i primi due motivi di ricorso, rende del tutto irrilevante l’esame dei motivi residui con cui si contesta la validità dell’altra ratio decidendi, asseritamente erronea, consistente nella necessità di contestare l’insussistenza del credito esposto nella dichiarazione mediante atto di rettifica della stessa e nella impossibilità di procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento;
– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;
– in considerazione del consolidamento della giurisprudenza solo in epoca successiva al ricorso per cassazione appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021