LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31647/2019 proposto da:
S.M., rappresentato e difeso dall’avv.to PIER FRANCESCO RUZZA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE VICENZA;
– intimata –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 7894/2019, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. S.M., proveniente dal Pakistan, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver abbandonato il proprio paese, in quanto per far fronte alle spese mediche necessarie per curare il padre, poi deceduto, aveva contratto ingenti debiti e temeva di dover subire la propria riduzione in schiavitù, così come era accaduto ai suoi fratelli che erano stati costretti dal creditore a lavorare presso di lui senza alcuna retribuzione.
Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
3. Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni scritte.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5: assume che il Tribunale di Venezia non aveva applicato il principio dell’onere probatorio attenuato ed, inoltre, non aveva valutato la credibilità del suo racconto alla luce del paradigma interpretativo di cui alla norma sopra dichiarata.
1.1. Lamenta, altresì, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè l’esistenza del fenomeno della schiavitù da debito, nonché l’assenza di forme di tutela da parte delle autorità statale in ragione della diffusa corruzione ivi esistente.
1.2. Deduce inoltre la mancata rigorosa valutazione della situazione socio antropologica – economica – politica e giudiziaria del Pakistan ed, in particolare, nella regione del Punjab che era quella di sua provenienza sulla base dei report e della giurisprudenza di merito allegati al ricorso di primo grado.
1.3. Si duole, infine, dell’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
1.4. Il motivo è fondato.
1.5. Il Tribunale, infatti, nella valutazione della credibilità del racconto si è limitato ad affermare che la circostanza che il ricorrente si era rivolto in patria ad un creditore per ottenere un prestito, non era attendibile in quanto era stata prospettata soltanto in sede di audizione dinanzi al giudice mentre non era stata rappresentata in sede amministrativa: nessun’altra motivazione è stata resa a sostegno della valutazione della credibilità dei fatti narrati che, oltretutto, nel rapporto di causalità con l’abbandono del proprio paese, era stata comunque rappresentata anche dinanzi alla Commissione Territoriale dove il ricorrente aveva raccontato l’esigenza per la quale aveva ottenuto un ingente prestito, e cioè far curare il padre (“Abbiamo lasciato il Pakistan perché non c’era possibilità di far curare mio padre e quindi abbiamo deciso di partire. Avevamo preso un prestito per farlo curare, ma i soldi non bastavano, i dottori ne chiedevano continuamente. Per cui siamo venuti qui”: cfr. pag. 5 u. cpv. e 6 primo cpv. del decreto impugnato).
1.6. A ciò si aggiunge anche l’omessa indagine sull’esistenza del fenomeno della schiavitù per debiti nel paese di origine: al riguardo, questa Corte ha affermato, in relazione alla specifica fattispecie che la riduzione in stato di schiavitù derivante da soggetti non statuali configura una situazione di minaccia di danno grave alla persona o di persecuzione, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, che impone al giudice di verificare in concreto se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione (cfr. Cass. 6879/2020; Cass. 29142/2020; Cass. 17186/2020), tenendo conto, tuttavia, che la dimostrazione della richiesta di tutela potrà giovarsi di un onere attenuato in capo al ricorrente, in relazione all’evidente rapporto di soggezione e possibile ritorsione al quale, in tali casi specifici, egli è sottoposto.
1.7. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale, sulla complessiva narrazione, ha reso una motivazione inosservante dei principi predicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, fra i quali, oltre alla omessa valutazione complessiva della vicenda, anche la mancata acquisizione di informazioni attraverso fonti informative ufficiali attendibili ed aggiornate sulla specifica questione rappresentata.
1.8. La sentenza, pertanto, deve essere in parte qua cassata.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B).
2.1. La censura deve ritenersi assorbita in ragione della pregiudiziale rilevanza che a credibilità assume rispetto alla specifica fattispecie.
3. Con il terzo motivo, lamenta, inoltre, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), con particolare riferimento alla omessa acquisizione di informazioni attendibili ed aggiornate sull’esistenza di un conflitto armato nel paese di origine.
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale ha richiamato, sulla specifica questione, C.O.I. attendibili ed aggiornate (cfr. pag. 8, 9 a 10 del decreto impugnato) adempiendo alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
4. Con il quarto motivo deduce, infine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e dell’art. 5, comma 6 T.U.I., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
4.1. il motivo è fondato.
4.2. Deve premettersi che il ricorrente, oltre a lamentare la specifica vicenda relativa al timore di dovere subire la riduzione in schiavitù, ha dedotto di essersi allontanato dal proprio paese in relazione alla sussistenza di una condizione di povertà inemendabile e di violazione generalizzata dei diritti fondamentali: in relazione a ciò, il Tribunale ha del tutto omesso di svolgere un accertamento fondato su COI, attendibili ed aggiornate sul livello di tutela dei diritti umani in Pakistan in relazione alla povertà inemendabile ed alla compromissione, anche, del diritto ad una sufficiente alimentazione; ha valutato in modo apodittico e sommario la integrazione raggiunta dal ricorrente sino alla data della decisione, riconducendola a “lavoretti precari”, a fronte della documentazione prodotta (cfr. pag. 32 del ricorso) che non risulta esaminata ed omettendo del tutto di valutare la sua vulnerabilità, anche alla luce della vicenda narrata.
5. In conclusione, il decreto deve essere cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Venezia in altra composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:
“la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale e la possibile coerenza della realtà esistente con quanto dichiarato, potendo ricorrere, in caso contrario, il vizio di violazione di legge.”
“secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le riformazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;
“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”.
Tribunale di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021