Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39939 del 14/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31656/2019 proposto da:

J.K., rappresentato dall’avv.to LUCA ZUPPELLI, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRESCIA n. RG 9688/2016, depositata il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. J.K., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver lasciato il paese d’origine per sottrarsi a faide familiari non contrastate dalle autorità locali di polizia dopo che il padre era deceduto ed uno zio lo aveva forza arruolato fra le truppe ribelli. A seguito di tali fatti aveva raggiunto la Libia dove era stato incarcerato e da cui partiva alla volta dell’Italia nel 2015.

2. La parte intimata non si è difesa.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il tribunale di Brescia preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni, precise e dettagliate, rese sin dalla proposizione della domanda di protezione internazionale e per non avere, il medesimo tribunale, attivato i poteri ufficiosi necessari ad un’adeguata conoscenza della situazione del paese di provenienza, senza valutare, oltretutto, la richiesta di protezione umanitaria.

2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione omessa insufficiente e contraddittoria su fatti e questioni controversi e decisivi per il giudizio.

3. Con il terzo motivo prospetta, infine, la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, per violazione del requisito di straordinaria necessità e urgenza, nonché per violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti della L. n. 400 del 1988, art. 15.

4. Preliminarmente, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per tardività.

4.1. Dall’esame della documentazione prodotta, si evince, infatti, che il decreto impugnato era stato comunicato al difensore del ricorrente, avv.to Luca Simoni, in data 26.9.2019 mediante comunicazione a mezzo PEC della cancelleria del Tribunale di Venezia: poiché il ricorso è stato notificato alla controparte dal difensore officiato del giudizio di legittimità, avv.to Luca Zuppelli, il 5.11.2019, risulta spirato il termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per l’impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto del Tribunale ed inammissibilità del ricorso in esame.

5. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472