Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39940 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31668/2019 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 7900/2019, depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.N., proveniente dal Pakistan, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate e proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Perciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese appartenendo, nel proprio villaggio, ad una minoranza sciita che versava in completa sudditanza rispetto a quella comunità, in quanto erano considerati servitù della gleba, con sfruttamento in cambio del vitto e matrimoni forzati. Per tale ragione dopo un primo allontanamento in Kashmir che gli era costato, al ritorno, una gravissima aggressione dalla quale aveva riportato fratture scomposte con evidenti cicatrici, decideva di fuggire, passando per la Grecia.

1.2. Ha aggiunto che in Italia si era sposato ed era affettivamente integrato.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis e art. 356 bis, comma 9.

2. Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di plurimi fatti rilevanti per il giudizio, con riferimento alla documentazione attestante le lesioni fisiche riportate nonché, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, rispetto alla insicurezza esistente nell’area di provenienza, ampiamente descritta anche nelle C.O.I., richiamate: deduce che non era stata affatto considerata la sua vulnerabilità, riconducibile anche dall’integrazione affettiva raggiunta attraverso il matrimonio contratto in Italia che avrebbe reso quanto mai negativo il giudizio di comparazione rispetto alle condizioni nelle quali si sarebbe trovato nel paese di origine in caso di rimpatrio.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Invero, la motivazione resa sulla credibilità del racconto risulta al di sopra della sufficienza costituzionale in quanto il Tribunale ha compiutamente argomentato rispetto alle insanabili contraddizioni riscontrate, anche a seguito del rinnovo dell’audizione del ricorrente (cfr. pag. 7 quart’ultimo cpv.) in sede giudiziaria: né si ritiene fondato l’omesso dovere di cooperazione istruttoria denunciato, in quanto rispetto alla protezione maggiore in esame, state acquisite informazioni aggiornate sulle condizioni di sicurezza esistenti nel paese di origine (cfr. pag. 10 e segg.), ritenute, comunque, in miglioramento e tali da non poter configurare il rischio tutelato dalla protezione sussidiaria. 4. Il secondo motivo, invece, risulta fondato.

4.1. Il Tribunale, infatti, ha fondato la propria decisione assumendo che:

a. “la scarsa credibilità del ricorrente induceva a ritenere l’inesistenza di particolari profili di vulnerabilità per il rilascio del permesso di soggiorno” non potendo essere desunta dalla vicenda personale narrata;

b. non vi erano elementi per ritenere che egli avesse raggiunto una sufficiente integrazione in quanto la documentazione prodotta a sostegno dell’attività lavorativa svolta consentiva di ritenere che la retribuzione percepita non fosse sufficientemente adeguata;

c. il livello di integrazione non poteva essere isolatamente considerato, tenuto conto che il rispetto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU “può soffrire legittime ingerenze da parte dei pubblici poteri”.

4.2. Tali statuizioni – la prima delle quali accede ad un concetto di vulnerabilità circoscritto alla credibilità del racconto la cui esclusiva rilevanza, invece, per la fattispecie in esame è esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 8020/2020; Cass. 24186/2020) – sono del tutto prive di riferimenti a fonti informative attendibili ed aggiornate, idonee a verificare il livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine ed in particolare nell’area di provenienza (Pakistan, area di Jhelum), anche rispetto alla sfruttamento denunciato.

4.3. Inoltre, risulta del tutto svalutata l’integrazione del richiedente e la sua possibile vulnerabilità in caso di rimpatrio, rispetto alla quale non è stata presa neanche in considerazione, in relazione all’art. 8 CEDU, la vita familiare ed affettiva che egli si è costruito in Italia, dove risulta che abbia contratto matrimonio con una cittadina bulgara e dove si è stabilmente inserito.

4.4. Il giudizio di comparazione, predicato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. 29459/2019) per la valutazione della protezione umanitaria, risulta fondato su elementi valutati solo parzialmente e, soprattutto, non raffrontati con un approfondito accertamento delle condizioni del paese di origine riguardanti il livello di tutela dei diritti fondamentali attraverso il quale, soltanto, è possibile valutare adeguatamente la vulnerabilità alla quale il rimpatrio potrebbe esporre il richiedente asilo.

5. La sentenza, pertanto, deve essere, in parte qua, cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto: “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

“in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia riferita anche all’integrazione lavorativa ed affettiva complessivamente raggiunta, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”.

6. Il Tribunale di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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