LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32383/2019 proposto da:
O.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 7831/2019, depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. O.U., proveniente dalla Nigeria ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese in quanto entrambi i genitori erano stati uccisi in circostanze mai chiarite: alla loro morte era seguito il congelamento di tutti i loro beni che erano stati amministrati dall’avvocato del padre. A causa delle difficoltà economiche che da ciò erano derivate, aveva ottenuto un prestito dallo zio, membro del partito *****, che lo aveva aiutato a farlo trasferire in una nuova abitazione, presso la quale aveva ricevuto minacce di morte. Ha aggiunto che la Polizia alla quale si era rivolto non gli aveva fornito alcuna protezione. Il Tribunale aveva ritenuto inattendibile il racconto narrato, facendo da ciò derivare la reiezione della domanda.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, art. 3 Direttiva 2011/95/UE e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sui dovere di cooperazione istruttoria ed omesso esame di circostanze decisive.
2. Con il secondo motivo, si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione dell’art. 5, comma 6 TUI e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
3. Deve premettersi che la decisione viene assunta, prescindendo dai controlli preliminari, sulla base della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019): in relazione a tale principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Si osserva, infatti, quanto segue.
4.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la stretta interconnessione visto che riguardano, entrambe, la domanda di protezione umanitaria, sono del tutto prive di specificità, con violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.
4.2. Si osserva infatti che il ricorrente, con il primo motivo, critica la decisione assumendo genericamente che i fatti narrati dovevano essere ricondotti ad una specifica vendetta privata; ha aggiunto che era arduo ritenere che “un comune cittadino nigeriano possa liberamente esercitare le libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione se persino le autorità di vertice di quello stato, per svolgere le proprie funzioni devono ricorrere a misure eccezionali a garanzia della propria incolumità” (cfr. pag. 4 primo cpv. del ricorso) e contesta che la valutazione di inattendibilità del racconto si limitava a condividere le conclusioni cui era pervenuta la Commissione”.
4.3. La censura – che presenta una rubrica confusa e riferita a plurime fattispecie – contiene un percorso argomentativo che “spazia” dalla critica alla valutazione di credibilità, alla doglianza sul mancato riconoscimento di una condizione di persecuzione, senza tuttavia riferirsi ad i concreti elementi sui quali fonda la critica rispetto alle singole fattispecie invocate. (cfr. al riguardo Cass. 11603/2018; Cass. 17224/2020; Cass. 342/2021).
4.4. E vale solo la pena di rilevare che, in ordine alla credibilità, la motivazione del Tribunale è al di sopra della sufficienza costituzionale, avendo esaminato il racconto nella sua complessità ed avendo richiamato anche fonti informative attendibili ed aggiornate sulle condizioni di vita in Nigeria (cfr. pag. 10 ed 11 primo cpv. del decreto impugnato), mostrando, dunque, di aver rispettato il paradigma interpretativo postulato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
4.5. Del resto, la valutazione della credibilità costituisce l’imprescindibile presupposto della valutazione delle forme di protezione “maggiore”, con la conseguenza che, definitiva la decisione su “Quel punto”, la censura risulta per il resto non conducente.
4.6. Ma anche il secondo motivo, con il quale viene criticato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, è totalmente generico irritandosi ad illustrare astrattamente i principi che sono stati pronunciati sulla specifica fattispecie, ma non fornendo alcun valido elemento, rispetto alla condizione individuale del ricorrente, idoneo a consentire un giudizio di comparazione diverso da quello formulato dal Tribunale, giudizio che ha tenuto conto della mancata allegazione di condizioni di vulnerabilità ulteriori rispetto a quelle indicate nel racconto, ritenuto inattendibile, e che ha ritenuto – attraverso una valutazione di merito sintetica ma sufficiente – che l’inserimento lavorativo raggiunto non fosse idoneo a configurare una vera integrazione nel paese di accoglienza.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021