Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39943 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32936/2019 proposto da:

O.P., rappresentato e difeso dall’avv.to MASSIMO RIZZATO, (massimo.rizzato.ordineavvocativicenza.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 9344/2019, depositata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. O.P., proveniente dalla Nigeria, ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo di ricorso, preceduto da una preliminare questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, fondata sulla dedotta mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, il ricorrente arnenta la violazione delle norme relative alla protezione sussidiaria con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

1.1. Lamenta che, nonostante le numerose criticità che lo stesso Tribunale aveva riscontrato sul territorio nigeriano, non era stata riconosciuta la fattispecie invocata.

2. Deve preliminarmente esaminarsi, tuttavia, la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale versata in atti: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo, oltre a risultare priva della data, risulta, a monte, mancante della specifica indicazione del provvedimento da impugnare, recando soltanto, come oggetto del mandato, la menzione del “ricorso per cassazione avverso decreto tribunale”), e presenta una sigla illeggibile del richiedente asilo che l’avrebbe conferita.

2.1. In tale situazione, la procura deve ritenersi nulla non essendo riconducibile al provvedimento da impugnare e, dunque, non facendo emergere l’effettivo conferimento dell’incarico da parte del richiedente asilo in relazione alla specifica controversia (cfr. al riguardo, Cass. 28146/2018; Cass. 25447/2020): il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 365 c.p.c..

3. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Il Collegio dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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