LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21833-2016 proposto da:
M.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA BEZANTE;
– ricorrente –
contro
– T.M., titolare della DITTA CAVI INDUSTRIALI DI T.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA CARINO;
– ERGO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLEMENTE IX 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIA FELICIOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARZIO BRAZESCO;
– IMATO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (già IMPRESA COSTRUZIONI R.F. & FIGLI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA ANTONETTO;
– ICET INDUSTRIE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e ME.GI. domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA RODOLFO MASERA;
– ESSELUNGA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PARISI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANFREDO VITALIANO LAVIZZARI, CESARE FULVIO LAVIZZARI, GIANLUCA FAUSTO LAVIZZARI;
– ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY DUBLINO – quale avente causa per cessione, ZURICH INSURANCE COMPANY S.A., COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI NERLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE CATTANEO;
– controricorrenti –
nonché contro MA.MA., B.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1259/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2016 R.G.N. 2858/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 16 marzo 2016, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda che M.G., per ottenere il risarcimento dei danni, consistiti nella frattura biossea dell’avambraccio e quantificati in 100.257,50, derivati dall’infortunio sul lavoro occorsogli allorché, mentre operava alle dipendenze della ditta Cavi Industriali di T.M. presso il cantiere di costruzione del supermercato Esselunga di *****, cadeva da una scala a cavalletto, sulla quale era salito per posizionare dei cavi elettrici, apertasi all’improvviso, aveva proposto, affermandone la responsabilità solidale in relazione alla violazione delle norme antinfortunistiche, nei confronti della Società datrice nonché di Esselunga, società committente, dell’architetto Ma.Ma., direttore dei lavori, dell’Impresa Costruzioni R. geometra F. e Figli S.p.A. in liquidazione (poi IMATO S.r.l. in liquidazione) cui erano commessi i lavori edili, dell’ingegner B.M., direttore del cantiere, di Me.Gi. (capocantiere) della ICET Industrie S.p.A. cui erano commessi i lavori elettrici, dalla stessa poi subappaltati alla Cavi Industriali, della Zurich Insurance Public Limited Company e della Ergo Assicurazioni S.p.A.;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da alcuni degli allora appellati ma infondata altresì la pretesa dell’originario istante dovendosi escludere che l’infortunio fosse ricollegabile alla mancata adozione di misure di sicurezza alla luce dell’istruttoria espletata in primo grado, all’esito della quale era emerso essere stato assolto dalla Società datrice l’obbligo di informazione dei lavoratori sulle cautele da adottare nello svolgimento dell’attività ed essere risultata la scala a cavalletto utilizzata nuova e provvista di cinghie di fine corsa, esito non inficiato dalla condanna per reato di falsa testimonianza di uno dei testi escussi in primo grado, essendo stata la predetta condanna pronunciata in relazione all’aver il teste falsamente dichiarato che la scala non era a libro, trattandosi invece di scala utilizzabile anche in quella modalità, come risultava essere avvenuto al momento dell’infortunio ma secondo norma, stando alle ulteriori testimonianze assunte in sede civile, insuscettibili di essere smentite per non aver l’istante prodotto la fotografia della scala da lui indicata in sede penale come quella in uso all’atto dell’infortunio, con riferimento alla quale era stata accertata la falsa dichiarazione del teste condannato in quella sede;
che per la cassazione di tale decisione ricorre M.G., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, la Zurich Insurance Public Limited Company, la IMATO S.r.l. in liquidazione, la ICET Industrie S.p.A. con Me.Gi., la Esselunga S.p.A., T.M. quale titolare della Ditta Cavi Industriali e la Ergo Assicurazioni S.p.A.
che hanno poi presentato memoria la Zurich Insurance Public Limited Company ed Esselunga S.p.A.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p., imputa alla Corte territoriale di aver proceduto al libero apprezzamento delle risultanze istruttorie di cui al processo penale per falsa testimonianza a carico del teste escusso nel giudizio civile avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità per l’infortunio occorso al ricorrente, quando viceversa avrebbe dovuto conformarsi al disposto della norma invocata e limitarsi a recepirne il contenuto, a suo dire, tale da attestare il non essere a norma della scala utilizzata causa dell’infortunio;
– che, con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale, da un lato, l’error in procedendo dato ancora dal mancato recepimento del giudizio espresso in sede penale in ordine all’accertata rispondenza della scala mostrata in foto al ricorrente a quella da lui utilizzata all’atto dell’infortunio e falsamente disconosciuta dal teste in quella sede imputato e dalla ritenuta carenza di prova sul punto addotta dalla Corte territoriale nella motivazione dell’impugnata sentenza conseguente alla mancata produzione da parte del ricorrente nel giudizio civile della foto esibita in sede penale; dall’altro la contraddittorietà della motivazione per aver ravvisato la carenza di prova sul punto predetto a carico dell’odierno ricorrente quando avrebbe dovuto essere la Corte medesima, stante la ritenuta essenzialità del dato, ad espressamente richiedere al ricorrente la produzione della foto all’atto dell’invito dalla Corte stessa rivolto al ricorrente a produrre i verbali delle deposizioni rese nel predetto giudizio penale;
– che entrambi i motivi si rivelano del tutto infondati;
– che, quanto al primo motivo, premesso che “ai sensi dell’art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso” (cfr. Cass. 18.6.2004, n. 11432), è a dirsi come lo stesso sia stato formulato senza tener conto della reale portata della pronunzia di condanna per falsa testimonianza resa in sede penale a carico del teste escusso nel giudizio civile, pronunzia insuscettibile di fare stato ai fini dell’accertamento della responsabilità per l’infortunio, secondo la pretesa del ricorrente che fa da sfondo all’impugnazione proposta, in quanto limitata al mero aspetto della negazione da parte del teste predetto della possibilità della scala dell’essere utilizzata “a libro” o “a cavalletto”, affermazione smentita da quanto da lui stesso ammesso in precedenza e documentato fotograficamente immediatamente dopo l’infortunio e, perciò, tale da non investire il dato del suo essere a norma, ovvero munita di dispositivi di prevenzione dell’evento poi verificatosi, essenziale ai fini della ricorrenza della responsabilità per l’infortunio;
(Ndr: testo originale non comprensibile)
– che quanto al secondo motivo (Ndr: testo originale non comprensibile) se ne deVe rilevare l’inammissibilità che discende dal carattere non decisivo della censura che investe la pronunzia in ordine al difetto di prova ravvisato dalla Corte territoriale in relazione alla mancata produzione del documento fotografico alla quale il ricorrente assume, qui incentrando la denunciata contraddittorietà della motivazione, non essere stato autorizzato, in quanto non inclusa nella richiesta rivoltagli dalla Corte medesima di produzione dei verbali delle deposizioni rese nel processo penale, avendo la stessa Corte territoriale correttamente asseverato e valutato sussistente sulla base di altre e concordi testimonianze escusse, qui neppure fatte oggetto di contestazione da parte del ricorrente, l’essere a norma della scala in quanto munita delle cinghie di fine corsa dirette ad impedirne l’apertura improvvisa, non usurate per essere la scala nuova in uso da solo un mese;
– che il ricorso va, dunque, rigettato) (Ndr: testo originale non comprensibile);
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, in favore di Zurich Insurance PLC nonché in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.600,00 per compensi in favore degli altri controricorrenti, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021