LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETIC Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6878-2020 proposto da:
E.P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI n. 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3281/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/08/2019 R.G.N. 3675/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da E.P.N., cittadino *****, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio, per quanto specificamente interessa in questa sede, dopo aver rilevato che l’appellante non si era specificamente confrontato con le argomentazioni del Tribunale “in punto di illogicità e contraddittorietà della narrazione”, ha negato credibilità al racconto del richiedente protezione e, comunque, ritenuto l’inesistenza di “un serio ed obiettivo pericolo per il ricorrente derivante dai fatti di cui alla narrazione proposta”; sulla base di fonti internazionali specificamente indicate, ha escluso poi che, per la regione di provenienza dell’istante, sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidtaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); ha infine negato la protezione umanitaria, non essendo sufficiente la mera integrazione in Italia, nella specie – secondo la Corte – neanche allegata, né l’esistenza di una patologia (diabete) affatto ostativa al rientro in *****;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 4 motivi; non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
CHE:
1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: il primo denuncia, congiuntamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 11 nonché “carenza e lacunosità della motivazione, per avere la Corte di Appello di Venezia rigettato la richiesta dello status di rifugiato “non riuscendo ad individuare persecuzioni per tendenze o stili di vita” e senza argomentazione alcuna”; il secondo mezzo lamenta, congiuntamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a); artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis, “dal momento che il rigetto della protezione sussidiaria è stato emesso senza alcuna valutazione sulla sussistenza del danno grave. Difetto di istruttoria”; il terzo motivo prospetta, sempre congiuntamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 3, lett. a) e b); artt. 3 e 7 CEDU, “dal momento che il rigetto del riconoscimento della pr.otezione sussidiaria è stato emesso (anche) sulla base di un giudizio prognostico, futuro (e incerto) e non “sullo stato effettivo ed attuale del Paese d’origine”, ritenendo che in ***** non vi fosse un pericolo generalizzato”; il quarto mezzo si duole della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, nonché “illogica, contraddittoria e apparente motivazione, per avere la Corte di Appello di Venezia rigettato la richiesta di protezione umanitaria senza operare un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine”;
2. tutti i motivi, per come sono stati formulati, risultano inammissibili (cfr. Cass. n. 23917 del 2021 e Cass. n. 22906 del 2021 per sovrapponibili formulazioni che veicolano genericamente e confusamente vizi eterogenei sulle varie forme di protezione invocata, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure);
innanzitutto, nella parte in cui invocano il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non rispettano gli enunciati posti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua “decisività”;
quanto poi alle prospettate è plurime violazioni o false applicazione di legge, le censure sono del tutto prive della necessaria specificità, senza un adeguato riferimento alla storia personale del richiedente e senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v., tra molte, Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013); in caso contrario, la censura – pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme legge – nella sostanza si traduce in una inammissibile denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell’esercizio di un apprezzamento non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nei ristretti limiti, di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come detto, non rispettato; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);
neanche sussiste la contestata apparenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, posto, per un verso, che la corte del merito ha esposto le ragioni del proprio convincimento in ordine all’inattendibilità del ricorrente e tenuto conto, per l’altro, che, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 8053/2014; Sez. U, 33017/2018);
ogni ulteriore doglianza attiene a valutazioni di merito e come tale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 11863 del 2018; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016);
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato complessivamente inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021