LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6955-2020 proposto da:
S.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZ. DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 4302/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 3022/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da S.B., cittadino del *****, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio, per quanto specificamente interessa in questa sede, dopo aver rilevato che l’appellante non si era specificamente confrontato con le argomentazioni del Tribunale “in punto di inattendibilità, incompletezza, contraddizioni e mancanza di riscontri della narrazione”, ha negato credibilità al racconto del richiedente protezione, concernente’ vicende di carattere privato; sulla base di fonti internazionali specificamente indicate, ha escluso poi che, per il paese di provenienza dell’istante, sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); ha infine negato la protezione umanitaria sull’assunto che “la narrazione del ricorrente non è credibile, non può quindi essere posta a fondamento della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari”; ha poi argomentato che “la mera allegazione di avere acquisito un certo grado di integrazione nel nostro Paese… non è desumibile dall’effettuazione di prestazioni lavorative regolarmente retribuite”, occorrendo altresì “la prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost. in caso di rimpatrio nel Paese di origine”, non ravvisabile nella specie;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: il primo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis, criticando la sentenza impugnata per aver violato i doveri di cooperazione istruttoria, in particolare lamentando che nessuna corretta ed aggiornata informazione era stata acquisita relativamente alla lesione di diritti umani fondamentali in *****; il secondo motivo denuncia violazione di plurime norme di legge e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che omesso esame di fatti decisivi, avuto particolare riguardo al disconoscimento della protezione umanitaria con “la mancata valutazione della situazione personale positiva vissuta dal cittadino straniero in territorio italiano da comparare con la situazione assai deficitaria esistente in ***** circa la tutela dei diritti umani”;
2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono fondati nei sensi espressi dalla motivazione che segue, limitatamente al mancato riconoscimento della protezione umanitaria;
in materia di protezione umanitaria le Sezioni unite di questa Corte innanzitutto (sent. n. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (indirizzo inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019);
successivamente (Cass. SS.UU. n. 24413 del 2021) hanno precisato che, ai fini di detta valutazione comparativa, occorre attribuire alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno;
e’ stato ulteriormente specificato che, ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 1.1, il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa; detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima (v. Cass. n. 5022 del 2021 e Cass. n. 15961 del 2021);
la Corte territoriale non ha proceduto a siffatta adeguata comparazione, assumendo che il difetto di credibilità del narrato sarebbe di per sé ostativo al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; tanto in contrasto con i principi sanciti da questa Corte, in base ai quali, in tema di protezione internazionale, il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 7985 del 2020); l’inattendibilità, in particolare, non può impedire detto accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nell’area di provenienza del richiedente, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass. n. 16122 del 2020) né può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di “vulnerabilità”, da effettuarsi su base oggettiva (Cass. n. 10922 del 2019);
inoltre la Corte territoriale, da un lato, ha escluso in radice che l’integrazione dello straniero in Italia, pur rappresentata dalla “effettuazione di prestazioni lavorative regolarmente retribuite” potesse assumere rilievo, quando invece – secondo le Sezioni unite citate l’integrazione effettiva nel nostro Paese costituisce uno dei due termini della comparazione, e, d’altro canto, non ha effettuato alcuna adeguata indagine istruttoria, anche officiosa, per verificare se in ***** si realizzi o meno l’eventuale violazione deìdiritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, limitandosi a richiamare le COI esaminate per il diverso profilo dell’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata ai fini del disconoscimento della protezione sussidiaria; invece avrebbe dovuto acquisire informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (da ultimo: Cass. n. 262 del 2021);
ogni altra censura prospettata nei motivi di ricorso e’, invece, inammissibile’ perché difetta della necessaria specificità (v., tra molte, Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018), oltre a riguardare valutazioni di merito, come tali sottratte al sindacato di legittimità (Cass. n. 11863 del 2018; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016);
3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti segnati dalla esposta motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021