Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39952 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7014-2020 proposto da:

N.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 457/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 01/07/2019 R.G.N. 753/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da N.G., cittadino *****, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio, per quanto specificamente interessa in questa sede, sulla base di fonti internazionali specificamente indicate, ha escluso che, per la regione di provenienza dell’istante, sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); ha altresì escluso una condizione di vulnerabilità nell’istante che giustificasse il riconoscimento della protezione umanitaria, anche avuto riguardo all’assenza di elementi che deponessero per una integrazione in Italia ed al rilievo che, secondo quanto dichiarato alla Commissione Territoriale, aveva ancora familiari e due figli nel paese di origine, dove aveva studiato per 12 anni, possedendo anche un terreno di proprietà;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 nonché “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” quanto al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

la censura è inammissibile;

la Corte territoriale, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate (pag. 4 della sentenza impugnata), ha accertato in fatto che nella regione di provenienza del richiedente protezione non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; ai fini della protezione internazionale il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di urlo Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; secondo un indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (tra le recenti: Cass. n. 25129 del 2021; in precedenza v., tra molte, Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 11103 del 2019); lo stabilire se l’accertamento di merito compiuto dai giudici ai quali è devoluto sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione (Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perché si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);

2. con il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione di disposizioni del Testo Unico Immigrazione relative alla protezione per motivi umanitari, ai sensi anche dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; si sostiene, tra l’altro, che l’affrancamento dalla condizione di povertà è un diritto inviolabile della persona umana;

il motivo e”inammissibile;

non denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 secondo i canoni imposti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; infatti parte ricorrente piuttosto che individuare l’omesso esame di un fatto decisivo sollecita la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte, la quale ha ritenuto che il richiedente non è esposto in caso di rimpatrio a rischio di lesione dei diritti fondamentali;

quanto alla supposta violazione di legge, la censura è priva di adeguata specificità, senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v., tra molte, Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018); il motivo di ricorso e’, quindi, generico e si limita a una dissertazione di massima sui presupposti della protezione umanitaria ma senza specifici riferimenti a come le dedotte criticità del paese di origine inciderebbero sulla posizione individuale;

in particolare, avuto riguardo alla richiamata condizione di povertà, questa Corte ha ritenuto che, ai fini della protezione umanitaria, può assumere rilievo anche la condizione di povertà estrema – nella quale non si dispone, o si dispone con grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come l’acqua, il cibo, il vestiario e l’abitazione – del paese di provenienza, ove considerata unitamente a quella di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali (Cass. n. 15961 del 2021); tuttavia, nella specie, parte ricorrente si limita ad invocare genericamente una situazione di povertà, senza adeguatamente circostanziare – anche con riferimento alla sua storia personale – le “ragioni individuali” che lo esporrebbero, in caso di rimpatrio, ad una condizione di indigenza e senza neanche confutare le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in merito all’esistenza in ***** di familiari e figli, con il possesso di un terreno di proprietà;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 20201;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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