Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39953 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6563-2020 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LIVORNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1915/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 275/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 1915 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da J.S., cittadino del *****.

2. Nella gravata sentenza si legge che la situazione personale del richiedente che lo aveva indotto a lasciare il proprio Paese di origine era rappresentata dal timore di essere perseguitato perché appartenente ad un partito politico come l'***** (*****) di cui aveva la tessera.

3. A fondamento della decisione la Corte di merito ha sottolineato che la situazione in *****, dopo le elezioni del 2017, era cambiata ed era caduto il regime dittatoriale del Presidente Y. per cui questa circostanza non consentiva di accordare la invocata tutela di rifugiato e della protezione sussidiaria; per ciò che concerneva la protezione umanitaria, la Corte territoriale ha rilevato che il richiedente non aveva alcun collegamento con il territorio italiano; era persona giovane e sana e non erano state prospettate altre condizioni di vulnerabilità; la sua famiglia di origine viveva ancora in *****.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione J.S. affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della legge, in particolare dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, e art. 14; del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 14 nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, con una motivazione erronea, generica e insufficiente, confermato le argomentazioni del Tribunale senza considerare assolutamente la vicenda personale raccontata con dovizia di particolari e supportata da riscontri documentali e senza specificare o indicare le fonti di informazione utilizzate per giungere alle sue conclusioni di diniego delle chieste tutele.

3. Con il secondo motivo si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 3, la violazione e falsa applicazione della legge: in particolare del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 nonché il vizio di motivazione, per non avere verificato la Corte territoriale, ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, l’assenza di tutela, nel proprio Paese, dei diritti fondamentali.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 5, dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché il relativo vizio di motivazione, rappresentati dalla aggressione personale subita da esso richiedente e dalla violazione dei diritti, provata documentalmente, di cui si era fatto cenno in sede di audizione.

5. I motivi, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

6. In primo luogo, va evidenziato che la Corte di merito non ha riportato, nell’impugnato provvedimento, la storia personale del ricorrente, limitandosi ad evidenziare unicamente taluni aspetti del racconto, ma senza riferire, nei suoi aspetti essenziali, la vicenda posta a fondamento dell’abbandono del Paese di origine e, in particolare, gli episodi della aggressione personale subita e della violazione dei diritti allegata dal richiedente e provata documentalmente.

7. Ciò impedisce, in questa sede, il controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento decisorio, nonché la verifica della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi cui è tenuto il giudice in materia di protezione internazionale (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 9105/2017), proprio con specifico riferimento ai motivi di doglianza di cui al presente ricorso.

8. In secondo luogo, deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018).

9. Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa” (cfr. Cass. n. 15959 del 2020).

10. E’, quindi, onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento.

11. In proposito, deve ribadirsi anche che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici senza frontiere) che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449 del 2019 per esteso).

12. In modo estremamente sintetico, può quindi affermarsi che il giudice deve indicare, in modo specifico e dettagliato, fonti che abbiano un certo grado di credibilità e che facciano riferimento ad una situazione sociopolitica aggiornata del Paese di origine del richiedente.

13. Più recentemente (cfr. Cass. n. 15215 del 2020) è stato affermato il principio di diritto secondo il quale: “Le informazioni relative alla situazione esistente nel paese di origine del richiedente la protezione internazionale o umanitaria che il giudice di merito trae dalle C.O.I. o dalle altre fonti informative liberamente consultabili attraverso i canali informatici vanno considerate, in ragione della capillarità della loro diffusione e della facile accessibilità per la pluralità di consociati, alla stregua del fatto notorio; il dovere di cooperazione istruttoria che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale ed umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2”.

14. Nella fattispecie, la Corte territoriale non ha richiamato, per escludere ogni ipotesi prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e per ritenere che la condizione attuale del ***** non fosse interessata da una situazione di conflitto armato interno o internazionale, comportante una situazione di violenza indiscriminata nell’attualità, alcuna fonte, limitandosi a confermare genericamente quanto affermato in precedenza dal Tribunale della stessa sede.

15. Inoltre, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nel prevedere che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. n. 2355/2020; Cass. n. 30105/2018) e, quindi, anche in relazione al problema delle aggressioni di natura politica.

16. Anche le censure in tema di mancato riconoscimento della protezione umanitaria sono fondate perché la mancata prospettazione della esatta vicenda personale del richiedente non consente di verificare la correttezza del ragionamento decisorio dei giudici di seconde cure e la conformità del decisum ai principi statuiti in materia, in sede di legittimità, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24413/2021.

17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.

18. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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