LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6639-2020 proposto da:
T.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3117/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/07/2019 R.G.N. 2502/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 3117 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da T.L., cittadino del *****.
2. Il richiedente aveva dichiarato di essere sposato e di avere due figli; aveva precisato che, sebbene di famiglia musulmana, i figli avevano amicizie tra i cristiani e aveva riferito che la comunità disapprovava tali frequentazioni al punto di avere minacciato di morte lui e i familiari.
3. A fondamento della decisione la Corte di merito, premesso che le ragioni della fuga solo apparentemente erano connesse a discriminazioni di carattere religioso in quanto l’asserita persecuzione era dovuta alla frequentazione con persone di altro credo e non alla pratica diretta di una differente fede per cui, in assenza di circostanze più precise, non erano da ravvisarsi le condizioni per riconoscere lo status di rifugiato, ha escluso i presupposti per concedere ogni tipo di protezione sussidiaria nonché quella umanitaria, non essendo stati evidenziati elementi di significativa fragilità o vulnerabilità (età, condizioni di salute, legami familiari che ancora lo legavano con il paese di origine e assenza di condizioni lavorative in Italia) e in considerazione della reale situazione sociale e politica in ***** che, dopo l’insediamento ufficiale del nuovo Presidente B., era ormai avviato a condizioni di normalità.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione T.L. affidato a due motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 per non avere la Corte territoriale assolto all’onere di cooperazione istruttoria gravante in capo alla autorità giudiziaria in materia di protezione internazionale. Deduce che nel gravato provvedimento non erano state indicate le fonti consultate al fine di pervenire alla conclusione adottata come, invece, emergeva, in senso contrario, da altre informazioni indicate (tra le altre Rapporto Amnesty International 2017/2018).
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI, per non avere la Corte di merito riconosciuto ad esso richiedente la protezione per motivi umanitari, in ragione dell’attuale situazione interna del Paese di origine (*****) che era, invece, caratterizzato da elevati livelli di conflittualità interna, con una situazione di insicurezza e di instabilità economica generale.
4. I motivi, da trattare congiuntamente perché interferenti, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
5. In primo luogo, va evidenziato che non è condivisibile l’affermazione della Corte meneghina secondo cui non sarebbe ravvisabile una discriminazione di carattere religioso nei confronti del richiedente in quanto l’asserita persecuzione – nella fattispecie – sarebbe stata dovuta alla frequentazione con persone di altro credo e non alla pratica di una differente fede.
6. Invero, come precisato in sede di legittimità (per tutte, Cass. n. 26822/2007), ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico rileva la situazione persecutoria di chi (per l’appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale.
7. Anche, quindi, la frequentazione con persone di credo diverso (e non solo la pratica del culto), qualora possa determinare il timore di essere perseguitato, costituisce un elemento da valutare ai fini dell’accertamento della esistenza, nel paese di provenienza, di persecuzioni sulla base della religione.
8. In secondo luogo, deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018).
9. Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa” (cfr. Cass. n. 15959 del 2020).
10. E’, quindi, onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento.
11. In proposito, deve ribadirsi anche che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e *****) che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449 del 2019 per esteso).
12. In modo estremamente sintetico, può quindi affermarsi che il giudice deve indicare, in modo specifico e dettagliato, fonti che abbiano un certo grado di credibilità e che facciano riferimento ad una situazione sociopolitica aggiornata del Paese di origine del richiedente.
13. Più recentemente (cfr. Cass. n. 15215 del 2020) è stato affermato il principio di diritto secondo il quale: “Le informazioni relative alla situazione esistente nel paese di origine del richiedente la protezione internazionale o umanitaria che il giudice di merito trae dalle C.O.I. o dalle altre fonti informative liberamente consultabili attraverso i canali informatici vanno considerate, in ragione della capillarità della loro diffusione e della facile accessibilità per la pluralità di consociati, alla stregua del fatto notorio; il dovere di cooperazione istruttoria che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale ed umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2”.
14. Nella fattispecie, la Corte territoriale non ha richiamato, per escludere ogni ipotesi prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e per ritenere che la condizione attuale del ***** non fosse interessata da una situazione di conflitto armato interno o internazionale, comportante una situazione di violenza indiscriminata nell’attualità, alcuna fonte, limitandosi ad affermare che il Paese, a seguito del mutamento della guida politica, “non era oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio”, senza però spiegare le ragioni per cui, essendo cambiato il regime politico, era venuta meno anche ogni forma di pregiudizio religioso nei confronti di altre fedi.
15. Inoltre, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nel prevedere che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. n. 2355/2020; Cass. n. 30105/2018) e, quindi, anche in relazione al problema della tolleranza religiosa.
16. Infine, anche in ordine alla richiesta di protezione umanitaria, deve osservarsi che le censure sono fondate perché il mancato accertamento, da parte della Corte territoriale, della reale e concreta situazione di rischio, in caso di rimpatrio del richiedente, si riverbera sulla correttezza della valutazione comparativa che i giudici di merito avrebbero dovuto svolgere secondo i parametri delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24413/2021.
17. Alla stregua di quanto esposto, i motivi devono essere accolti per quanto di ragione.
18. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021