LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33638/2019 proposto da:
M.M., elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to CLEMENTINA DI ROSA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto ruolo generale n. 16876/2018 emesso dal TRIBUNALE DI NAPOLI depositato in data 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
M.M., cittadino del *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per sottrarsi ai conflitti che lo hanno visto coinvolto personalmente in quanto membro del movimento *****;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento M.M. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 7/10/2019;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) che i fatti indicati dall’istante a fondamento della domanda di protezione in esame erano già stati addotti a sostegno di una precedente domanda di protezione rigettata; 2) dell’insussistenza, in ogni caso, di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da M.M. con ricorso fondato su quattro motivi;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il Tribunale di Napoli erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett., alla luce dei fatti e delle vicende narrate dal richiedente in relazione alla propria storia personale;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il Tribunale di Napoli erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in favore dell’istante senza procedere ad alcuna valutazione comparativa tra il livello di integrazione del ricorrente nel territorio italiano e il rischio di compromissione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona in caso di rimpatrio;
con il terzo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttoria, con specifico riguardo all’approfondimento della vicenda personale dell’istante nonché alla dalla situazione socio-politica nel paese di origine e dei paesi di transito;
con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il tribunale omesso di considerare gli elementi di prova offerti con riguardo alla situazione socio-politica della regione di provenienza e della situazione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente;
tutti e quattro i motivi sono inammissibili;
osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato le censure in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;
sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);
nella specie, avendo il giudice a quo disatteso la domanda di protezione avanzata dall’odierno ricorrente per avere lo stesso indicato, a fondamento della stessa, fatti già addotti a sostegno di una precedente domanda di protezione rigettata, le odierne censure, nel riproporre il tema dell’omessa o inadeguata valutazione delle circostanze relative alla propria storia di vita o alle condizioni effettive del proprio paese di origine, senza nulla dedurre in ordine all’eventuale novità delle questioni fatte valere in questa sede rispetto alla domanda già rigettata in passato, dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità delle censure per le specifiche ragioni in precedenza indicate;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto difese in questa sede;
dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021