LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34667-2019 proposto da:
K.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO LANZILAO;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 12/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. K.A., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento K.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, ché decreto n. 12401/2019, pubblicato il 12 ottobre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto la domanda avanzata “mera reiterata”, sussistendo già un precedente diniego amministrativo intervenuto in data 28/03/2017 confermato dal Tribunale di Ancona che rigettava il ricorso con provvedimento del 19/02/2018.
2. 11 decreto è stata impugnato per cassazione da K.A. con due motivi di ricorso.
Il Ministero non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
3.1. Con il primo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non avrebbe adeguatamente argomentato il suo convincimento, censurando la nullità della sentenza per difetto di motivazione in quanto apparente.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, con violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Il Tribunale avrebbe dovuto attivarsi per completare l’istruttoria e poter compiere una valutazione complessiva che invece risulterebbe assente.
4. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.
riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass. SU 15177/2021).
Nel caso di specie la procura speciale rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.
4.1. Il ricorso comunque, ove esaminabile e non lo è per nullità della procura, sarebbe inammissibile anche per la completa mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3: esso non richiama, né in un apposito paragrafo precedente alla trattazione dei motivi, e neppure all’interno della esposizione dei due motivi, la vicenda personale e processuale del ricorrente. Cio contrasta con il principio di diritto piu volte espresso da questa Corte, secondo il quale nel ricorso per cassazione essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilita del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonche alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (Cass. n. 10072 del 2018).
5. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 83 - Procura alle liti | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 365 - Sottoscrizione del ricorso | Codice Procedura Civile