Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39959 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35039-2019 proposto da:

A.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA MARIANI;

– ricorrenti –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 05/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. A.M., cittadino della *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di essere fuggito dal paese d’origine temendo di subire conseguenze per il suo orientamento sessuale. Dopo l’arresto del compagno decise di lasciare la *****, paese in cui l’omosessualità è un reato, e raggiunse l’Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che decreto n. 11832/2019, pubblicato il 5 ottobre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la genericità e contraddittorietà del racconto e perché comunque nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Il decreto è stata impugnato per cassazione da A.M. con tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero non presenta difese.

4.1. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale avrebbe considerato il racconto non attendibile, violando D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,27 e 32. Nella valutazione dei giudici di merito mancherebbe una adeguata motivazione circa il giudizio di scarsa credibilità nonché un approfondimento in merito alla condizione delle persone omosessuali in *****.

5.1. Con il secondo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto assenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, violando il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, violando il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Mancherebbe una valutazione del caso concreto circa i rischi in cui incapperebbe il richiedente nel caso di rientro in patria oltre all’assenza del giudizio di comparazione tra la condizione da lui raggiunta in Italia e quella in cui si troverebbe nel caso di rimpatrio alla luce del suo vissuto personale.

6. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo risulta depositata in fotocopia e priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass.SU 15177/2021).

Nel caso di specie la procura speciale depositata in fotocopia e rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.

7. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 cd è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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