Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39961 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35877-2019 proposto da:

N.A.D., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA MARIANI;

– ricorrenti –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. N.A.D., proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di aver perso entrambi i genitori quando era molto piccolo e di essere stato cresciuto, insieme ai suoi fratelli, da una loro vicina. Poiché i figli della donna non erano d’accordo con la loro presenza in casa, il richiedente ed i fratelli cominciarono a subire aggressioni e maltrattamenti. Il richiedente asilo, pertanto, temendo di non trovare lavoro e di essere nuovamente cacciato dai figli della donna decise di abbandonare il paese.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento N.A.D. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 11992/2019 del 10 ottobre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) irrilevante il racconto del richiedente asilo in quanto confinato in una vicenda di vita privata e di emarginazione sociale caratterizzata da timori personali privi di elementi concreti di riscontro;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, inoltre, non ha allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro.

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di un fondato pericolo per richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti anche alla luce della presenza nello stato d’origine di istituzioni in grado di tutelarlo in caso di effettivo e concreto pericolo.

Infondata altresì la domanda ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) in mancanza di elementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente in caso di rimpatrio essendosi egli riferito ad un solo evento non credibile e privo di idoneità lesiva specifica.

Quanto alla situazione socio-politica del ***** nonostante la presenza di attacchi terroristici anche recenti, dalle fonti internazionali emerge che il territorio è sotto controllo dell’autorità statale. Anche la presenza di cellule terroristiche “silenti” che attendono il momento propizio per colpire non consentono di rinvenire la presenza di un conflitto armato generalizzato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità poiché la condizione di emarginazione in patria non è sufficiente per assumere come sussistente una particolare vulnerabilità soggettiva.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da N.A.D. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 Direttiva 2011/95/UE; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3; art. 10 Direttiva 2013/32/UE; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e 27 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provati i fatti posti dal richiedente a fondamento della propria domanda di protezione internazionale. In particolare il giudice di merito si sarebbe dovuto adoperare al fine di reperire qualunque informazione utile a colmare eventuali lacune del racconto, concedendo il beneficio del dubbio qualora alcuni aspetti fossero rimasti privi di riscontro. Il Tribunale non avrebbe adempiuto al suo dovere di cooperazione istruttoria anche sotto il profilo dell’approfondimento delle condizioni del paese di provenienza del richiedente asilo.

A tal proposito il ricorrente si duole del fatto che le C01 a cui il giudice di merito fa riferimento sono state acquisite autonomamente senza essere preventivamente sottoposte al contraddittorio tra le parti.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7 e 14 nonché D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27 per non aver il Tribunale svolto alcun accertamento sulla capacità delle autorità pubbliche di offrire adeguata protezione al ricorrente.

4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3; dell’art. 10 Direttiva 2013/32/UE; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27 in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, art. 2 Cost. e art. 3 CEDU. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, avendo del tutto omesso di operare una valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunto dal richiedente nel territorio italiano e la condizioni ed i rischi in cui si verrebbe a trovare qualora facesse rientro nel paese d’origine. 11 giudice di merito, inoltre, non avrebbe svolto alcun approfondimento istruttorio circa il rispetto dei diritti umani nel paese d’origine.

5. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass.SU 15177/2021).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.

6. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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