Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39962 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35909-2019 proposto da:

B.P., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA PELINGA;

– ricorrenti –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. B.P., proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di aver assistito ad uno scontro tra il ***** e l'***** durante il quale un uomo venne ucciso e di essere stato accusato da una guardia di essere tra i corresponsabili dell’accaduto. Avvisato del mandato di arresto pendente nei suoi confronti decise di lasciare il villaggio e di recarsi dalla famiglia dell’ex ragazzo della sorella, incinta e abbandonata, affinché si assumesse le proprie responsabilità ma venne minacciato e gravemente aggredito. Temendo, da un lato, di essere arrestato dalla polizia, dall’altro di essere perseguitato dalla famiglia dell’ex ragazzo, fuggì dal proprio paese e raggiunse l’Italia passando per la Libia.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento B.P. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 11998/2019 del 10 ottobre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) incoerente, contraddittoria e pertanto non attendibile la narrazione del richiedente asilo non essendo stato in grado di circostanziare adeguatamente la vicenda sui fatti essenziali che avevano determinato l’espatrio. 11 Tribunale ha ritenuto non plausibile che il richiedente, per il sol fatto di aver assistito allo scontro tra i partiti, fosse stato accusato di omicidio da una guardia presente sul posto o comunque che, essendo rientrato più volte nel proprio villaggio, non fosse mai stato arrestato dalla polizia;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di un fondato pericolo per richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti anche alla luce della presenza nello stato d’origine di istituzioni in grado di tutelarlo in caso di effettivo e concreto pericolo.

Quanto alla situazione socio-politica in ***** dalle fonti risultava una democrazia multipartitica con episodi di violenza riguardanti limitatamente il partito islamista ed i vertici ***** senza un’esplicita affermazione di persecuzioni generalizzate.

Con riguardo, poi, alla vicenda privata, dalle fonti non emergeva alcuna inefficienza generale del sistema giudiziario;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità e non essendo pertanto rinvenibile un elevato pericolo per il richiedente in caso di rimpatrio.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da B.P. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 per aver il Tribunale di Ancona omesso di esaminare la situazione sociopolitica nel paese di transito. Sostiene in particolare che il periodo di 11 mesi trascorso in Libia, durante il quale svolse alcune attività lavorative, aveva determinato un radicamento nel paese rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato il pericolo di persecuzione, anche solo potenziale, che il ricorrente rischierebbe di subire in caso di rientro nel proprio paese avendo egli dettagliatamente esposto le vicende che portarono all’emissione di un mandato di arresto nei suoi confronti e del conseguente rischio di essere catturato ed imprigionato in caso di rimpatrio.

4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto nella parte in cui non ha riconosciuto la protezione sussidiaria. Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere una analisi seria ed approfondita della situazione complessiva nel paese di origine ed in quello di transito del richiedente asilo.

4.3 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 nonché D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Sostiene il ricorrente che una lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia di protezione internazionale non consentirebbe di limitare la tutela dello straniero a “situazioni di vulnerabilità intese come situazioni di concreto pericolo in cui egli verrebbe a trovarsi qualora fosse costretto a rientrare nel proprio paese d’origine” ma costituirebbero un “catalogo aperto” ben più ampio.

5. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo risulta depositata in fotocopia e priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass.SU 15177/2021).

Nel caso di specie la procura speciale depositata in fotocopia e rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.

6. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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