LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11875-2019 proposto da:
T.F., D.S.F., C.F., C.S., N.M.L., D.S.B., rappresentati e difesi dagli avvocati DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, e LUCIANO SCOGLIO, ed elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio del primo;
Pec: domenicobonccorsidipatti.ordineavvocatiroma.org;
Pec: avvlucianoscoglio.puntopec.it;
– ricorrenti –
nonché contro B.M., CA.SA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1106/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 17/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
1. B.M., in qualità di curatore del fallimento della società di fatto istituita tra P.A. e Po.An., degli stessi soci, della ***** s.r.l., della ***** e della ***** s.r.l. convenne, con atto di citazione del 26/10/1998, davanti al Tribunale di Messina Ca.Sa., D.S.A. e C.A. chiedendo la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con cui il Ca. aveva trasferito a D. e C. la metà indivisa di un immobile sito in *****, utilizzato come sede dell’associazione professionale tra gli stessi costituita. A fondamento della domanda il B. rappresentò che le ragioni del credito della curatela derivavano dai presunti danni cagionati alle società fallite ed oggetto di accertamento giudiziale in autonomo giudizio dal Ca. in qualità di componente del Collegio Sindacale della ***** e in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della *****. I convenuti si costituirono in giudizio confutando ogni addebito, in particolare negando la sussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c., atteso che al momento del trasferimento della quota di immobile il credito risarcitorio era meramente potenziale, oltre che congruo il prezzo pagato a titolo di corrispettivo.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1652 del 2010, in accoglimento della domanda giudiziale, dichiarò l’inefficacia dell’atto di compravendita condannando i convenuti alla restituzione dell’immobile alla curatela.
3. A seguito della proposizione di due appelli proposti dal gruppo C.- D. da un lato e Ca.Sa. dall’altro, riuniti i due gravami, la Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 1106 del 2018, li ha rigettati confermando la sussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c. ma ha escluso la condanna dei convenuti alla restituzione dell’immobile.
4. Avverso la sentenza N.M.L., D.S.B., D.S.F., T.F., C.F., C.S., in qualità di eredi degli originari convenuti D.S.A. e C.A., hanno notificato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.
5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. in vista della quale è stata depositata in giudizio una transazione stipulata tra B.M., curatore dei fallimenti delle diverse società, e Ca.Sa. con la quale è stato dichiarato estinto il credito vantato dalle società rappresentate dal B. nei confronti del Ca.. I ricorrenti, nell’atto che accompagna il deposito dei documenti ex art. 372 c.p.c., hanno dichiarato l’avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa creditoria della curatela nei confronti del Ca..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A fronte della dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere sulla sussistenza del credito della curatela nei confronti del Ca., il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dai ricorrenti. Il venire meno del credito, estinto a seguito della transazione intercorsa tra il curatore del fallimento e il Ca., fa sì che vengano meno i presupposti dell’azione revocatoria perché, in assenza di credito, non si ha più luogo per attivare la conservazione della garanzia patrimoniale del creditore.
In tal senso si esprime la giurisprudenza di questa Corte che fa leva sulla natura “condizionale” dell’accoglimento della revocatoria rispetto all’accertamento della sussistenza del credito litigioso.
In tal senso è la pronuncia di Cass., 3, 14/9/2007n. 19289: “L’accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell’atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia”.
Avendo dichiarato la carenza di interesse al ricorso, stante la mancata costituzione di controparte, non occorre provvedere sulle spese. Ne’ sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso dei ricorrenti. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021