Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39966 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24210/2018 R.G. proposto da:

P.M., e N.R., in difetto di elezione di domicilio in ROMA per legge domiciliati ivi, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO MARRONE;

– ricorrenti –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO TREVISAN, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO TREVISAN, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1126/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO.

RILEVATO

che:

P.M. e N.R. ricorrono, con atto articolato su tre motivi e notificato il 27/07/2018 a B.L. ed al suo difensore antistatario avv. Z.A., per la cassazione della sentenza (n. 1126 del 30/05/2018) con cui il Tribunale di Venezia ha accolto l’opposizione proposta dal primo ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi instaurato dal primo, con l’intervento del secondo dei ricorrenti, nei confronti del B., riconosciuta nulla la notifica del precetto in quanto eseguita alla residenza del padre: con conseguente dichiarazione di nullità del precetto, del pignoramento e degli atti successivi, solo disattesa l’altra domanda di restituzione formulata dall’opponente;

gli intimati resistono con separati controricorsi;

infine, per l’adunanza camerale del 02/07/2021, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, tutte le parti depositano memoria ai sensi del penultimo periodo di tale norma;

CONSIDERATO

che:

i controricorsi sono stati notificati tardivamente, neppure ai relativi termini applicandosi la sospensione feriale: sicché l’attività difensiva ritualmente svolta per i controricorrenti si riduce a quella correlata alla memoria (per giurisprudenza di legittimità almeno prevalente: Cass. ord. 24/08/2018, n. 21105; Cass. ord. 24/05/2017, n. 13093; in senso difforme, Cass. ord. 29/10/2020, n. 23921);

va, in primo luogo, dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto contro il distrattario, il quale non assume mai la qualità di parte e non è legittimato passivo nei giudizi di impugnazione della sentenza che pronuncia la condanna con distrazione in suo favore, a meno che – ma non è questo il caso – non vengano in considerazione proprio ed esclusivamente i presupposti della disposta distrazione: e tanto in base a giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. 28/04/1993, n. 4975; Cass. 27/04/2016, n. 8428; Cass. ord. 30/05/2017, n. 13516; Cass. ord. 14/10/2020, n. 22140), riferendosi quella invocata in memoria dai ricorrenti al ben diverso caso della separata azione di ripetizione di quanto corrisposto in virtù della condanna alle spese, con distrazione, ma revocata o riformata nei gradi successivi del giudizio (Cass. 20/09/2002, n. 13752; Cass. 17/02/2016, n. 3067);

ciò posto, dei tre motivi di ricorso (il primo, di violazione degli art. 112 e 277 c.p.c., per non corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed omessa pronuncia sulla tardività della proposizione medesima dell’opposizione; il secondo, di violazione degli artt. 139,156 e 157 c.p.c., per travisamento ed erroneità o difetto di motivazione sulla notifica del precetto; il terzo, di illegittimità e violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.), come delle difese del controricorrente B., è superflua la stessa illustrazione, dovendosi di ufficio rilevare come il contraddittorio nella spiegata opposizione agli atti esecutivi, pacificamente proposta contro un pignoramento presso terzi (tanto che l’atto di citazione introduttivo della fase di merito ha esteso la domanda di declaratoria di nullità anche alla successiva ordinanza di assegnazione) e sia pure per nullità della notifica dell’atto di precetto, non sia stato esteso anche al terzo pignorato (in alcuni degli atti di causa indicato in tale A.E.), il quale, sia pure in base ad un recente arresto di questa Corte ed alla cui motivazione va qui operato un integrale richiamo, riveste invece la qualifica di litisconsorte necessario (Cass. 18/05/2021, n. 13533);

occorre allora, pronunciando sul ricorso proposto contro il B., cassare la gravata sentenza e rinviare al giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, affinché rinnovi il giudizio nel contraddittorio con il terzo, esaminando tutte le domande, le eccezioni e le repliche delle parti, ivi compresa – ove ritualmente proposta – la questione che i ricorrenti oggi deducono essere stata pretermessa e relativa alla specifica eccezione di tardività dell’opposizione pure con riferimento alla sua proposizione originaria in rapporto alla data del precetto e del pignoramento, pure provvedendo sulle spese dell’intero giudizio in base all’esito finale della lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità nei rapporti processuali qui non definiti;

la condanna alle spese in favore del controricorrente Z., limitatamente all’attività che può dirsi ritualmente svolta, segue alla soccombenza dei ricorrenti – tra loro in solido per comunanza evidente di posizione processuale – sulla questione della carenza della sua passiva legittimazione, ma non sussistono gli estremi dell’invocata condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., dinanzi alla diversa giurisprudenza per l’ipotesi, sia pure solo analoga, della restituzione del corrisposto;

poiché il ricorso non è integralmente disatteso, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Z.A. e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore di quegli, liquidate in Euro 710,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed agli altri accessori di legge; pronunciando sul ricorso nei confronti di B.L., cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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