Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39967 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28432/2018 R.G. proposto da:

CURATELA FALLIMENTO R.S., in persona del Curatore B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO GIACONIA;

– ricorrente –

contro

Avv. D.S.L., in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge domiciliato ivi, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, da sé medesimo rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1547/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO.

RILEVATO

che:

la Curatela del fallimento di R.S. ricorre, con atto articolato su undici motivi, per la cassazione della sentenza n. 1694 del 27/09/2017, con cui la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto l’opposizione proposta da D.S.L. – con atto di citazione notificato addì 11/11/2014 avverso il precetto intimatogli dall’odierna ricorrente per Euro 47.172,42 e fondato su sentenza n. 967 del 17/11/2003 di quella stessa Corte, resa in favore del fallito all’esito di un giudizio da questi intentato contro la dante causa del D.S. per recupero di indebite maggiorazioni sul canone equo di un immobile destinato ad abitazione personale di esso R.;

resiste con controricorso il D.S.; e, per l’adunanza camerale del 02/07/2021, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, ma la ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo di tale norma.

CONSIDERATO

che:

degli undici motivi di ricorso (il primo, di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa pronuncia su tutta la domanda, carenza di motivazione; il secondo, di omesso rilievo di carenza di interesse dell’appellante fin dall’opposizione ed omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello perché proposto da soggetto “privo di legittimazione per carenza di interesse”, carenza di motivazione; il terzo, di omessa pronuncia su tutta la domanda e carenza di motivazione sull’eccezione di tardività della memoria e comunque della difesa o del motivo di opposizione poi accolto; il quarto, il quinto, il sesto, il sesto, il settimo e l’ottavo, ciascuno di violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto differenti profili; il nono ed il decimo, per omesso esame della legittimazione del Curatore a procedere al recupero ed alla riscossione del credito; l’undicesimo, di violazione dell’art. 91 c.p.c. per erroneità della compensazione), come pure delle difese ad essi opposte dal controricorrente, è superfluo dar qui anche sommariamente conto;

infatti, in base al principio della ragione più liquida, va rilevata la manifesta fondatezza del secondo profilo del terzo mezzo di censura, col quale la ricorrente fa valere la circostanza che il solo motivo di opposizione accolto dalla Corte territoriale è stato dispiegato con memoria, oltretutto tardiva, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e non invece con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione esecutiva;

sul punto, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 14/12/2020, n. 28387) questa Corte di legittimità ha sancito che “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell’originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell’esecuzione (Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541), anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo”;

pertanto, incontroverso il dato del momento di dispiegamento della doglianza invece accolta dalla corte territoriale, la sentenza va senz’altro cassata: e, poiché tutte le altre doglianze erano state invece già disattese, neppure vi è bisogno di ulteriori accertamenti di fatto e può quindi decidersi nel merito, con definitiva reiezione dell’opposizione del D.S.;

la condanna alle spese di quest’ultimo non può che conseguire, per tutti i gradi di lite, alla sua soccombenza, come indicato in dispositivo ed in relazione al valore del credito precettato;

poiché il ricorso è almeno in parte accolto, non si applicano i commi 1-bis e 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione il terzo motivo, assorbiti tutti gli altri; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione dispiegata da D.S.L. nei confronti della Curatela del Fallimento di R.S. con atto di citazione notificato addì 11/11/2014; condanna il controricorrente alle spese di lite, liquidate in Euro 4.210,00, di cui Euro 4.000,00 per esborsi, per il primo grado, Euro 5.535,00, di cui Euro 5.400,00 per esborsi, per il grado di appello, nonché Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il presente giudizio di legittimità, in tutti i casi oltre maggiorazione per spese generali, CPA, IVA ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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