LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24662-2018 proposto da:
P.F., difeso da sé stesso, domiciliazione p.e.c.
fausto.porcu.pec.it;
– ricorrente –
contro
D.C.M., D.C., D.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2238/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
RILEVATO
Che:
D.M.C., D.C., D.G., quale avente causa da un coobbligato, si opponevano all’esecuzione immobiliare promossa da P.F., quale cessionario di un credito portato in un provvedimento giudiziale, esponendo, per quanto qui rileva, che:
– C.P., nella dichiarata qualità di liquidatore della Alimenti Sud s.p.a., aveva ceduto all’avvocato P., “pro solvendo”, a titolo di pagamento delle competenze dovute allo stesso quale difensore della società, il credito della Alimenti Sud s.r.l., nei confronti dei deducenti;
– la cessione era nulla perché aveva avuto ad oggetto il credito proprio di altra società, la Alimenti Sud s.r.l., costituita in Francia, e perché la Alimenti Sud s.p.a. si era estinta per cancellazione dal registro delle imprese;
il Tribunale, dopo aver dichiarato D.G. non legittimato a proporre opposizione perché non titolare in alcuna forma dei beni pignorati né debitore esecutato, rigettava l’opposizione osservando che:
– il credito era stato riconosciuto dal provvedimento giudiziale a favore della s.p.a., che si era estinta per cancellazione dal registro delle imprese nel giugno 2006, senza continuità rispetto alla s.r.l. Alimenti Sud iscritta nel registro francese quale nuovo soggetto;
– il credito, dunque, poteva essere negoziato dai soci dopo l’estinzione, e la cessione, del dicembre 2012, era stata ratificata dal socio unico esistente alla data dell’estinzione, con efficacia retroattiva; la Corte di appello accoglieva il gravame osservando che l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese era occorsa in pendenza del giudizio da cui traeva origine il credito per spese processuali, sicché quest’ultimo non era certo e l’avvenuta cancellazione ne aveva determinato la rinuncia tacita;
avverso questa decisione ricorre per cassazione P.F. articolando due motivi;
gli originari opponenti sono rimasti intimati.
RILEVATO
Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe pronunciato fondando la decisione di accoglimento dell’opposizione su ragione differente da quella posta a base della stessa, atteso che, ferma rimanendo l’impossibilità di dedurre con l’azione in parola questioni antecedenti la formazione del titolo quale la cancellazione societaria avvenuta pendente la lite che lo aveva originato, con la domanda formulata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., si era dedotta l’intervenuta estinzione della s.p.a. come tale non legittimata a cedere crediti, mentre la decisione di seconde cure aveva statuito su deduzioni immutate nella pretesa inesistenza del titolo esecutivo perché formatosi, nel 2009, dopo la cancellazione societaria, del 2006, nonché nella pretesa invalidità della cessione perché non sottoscritta dall’amministratore della nuova Alimenti Sud s.r.l. iscritta in Francia e, soprattutto, per intervenuta rinuncia al credito in quanto non riportato in bilancio, sicché, dal giudice di seconda istanza, ritenuto rinunciato;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., e degli artt. 110,111 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
– il credito in parola non avrebbe potuto ritenersi rinunciato poiché al momento della cessione non era iscrivibile a bilancio, non essendo ancora sorto;
– alla cancellazione societaria era seguita iscrizione in altro Stato per operare in altra forma, e questa volontà societaria, tradotta in atto, era incompatibile con la ricostruita volontà di rinuncia;
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso è fondato;
questa Corte ha ripetutamente affermato che i motivi di opposizione esecutiva cristallizzano il perimetro cognitivo della stessa, salva la rilevabilità d’ufficio della caducazione stessa del titolo esecutivo, e rispetto a essi, che integrano “causa petendi”, l’opponente assume il ruolo di attore mentre il giudice non può eccedere o divergere nello scrutinio così conformato (Cass., 28/06/2019, n. 17441, Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387, pag. 6);
nell’ipotesi in scrutinio – come confermato dalla delibazione espressa della stessa decisione impugnata – i motivi di opposizione, per quello che rileva in questa sede, concernevano la nullità della cessione perché preteàamente conclusa da società differente da quella titolare del credito e, al contempo, estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese;
ne discende che non è stata devoluta al giudice dell’esecuzione e di prime cure la questione della rinuncia tacita o meno del credito in parola, tema connesso ma del tutto differente;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte di appello di Napoli perché provveda anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021