Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39973 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27125-2018 proposto da:

V.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO BELTRAME, domiciliazione p.e.c.

alessandro.beltrame.avvocatiudine.it;

– ricorrente –

contro

L.C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 538/2018 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

RILEVATO

Che:

V.A. si opponeva ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a un’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice di un’esecuzione presso il terzo INPS su domanda di L.C.G. per il recupero di crediti per un assegno di mantenimento di figli minori, stabilito in una sentenza di divorzio;

deduceva l’invalida notifica del pignoramento;

il giudice dell’esecuzione dichiarava di respingere l’opposizione fissando, al contempo, il termine per l’introduzione del giudizio di pieno merito, e condannando l’opponente alla rifusione delle spese processuali nonché ex art. 96 c.p.c.;

l’opponente riassumeva il giudizio e, in sede di precisazione delle conclusioni, rinunciava al motivo di opposizione inerente alla pretesa nullità di notificazione del pignoramento;

il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e rigettava le residue domande in punto di spese e statuizioni ex art. 96 c.p.c., in ragione del criterio della soccombenza virtuale nonché osservando che:

– una volta effettuata la riassunzione, la statuizione sulle spese liquidate dal giudice dell’esecuzione era rimasta superata;

– quanto liquidato per spese in fase cautelare poteva confermarsi con le specifiche che seguono;

– la somma oggetto di condanna ex art. 96 c.p.c., per quanto sostenuto in sede interdittale, era da confermare anch’essa, dovendo individuarsi nella differenza tra il totale liquidato e quanto doveva “interpretarsi” essere stato liquidato a titolo di spese per la fase sommaria nei limiti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 tenuto conto del fatto che l’opposta era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

avverso questa decisione ricorre per cassazione V.A. articolando tre motivi;

e’ rimasta intimata L.C.G..

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe avallato la condanna in parola senza spiegare in cosa sarebbe consistito l’abuso processuale necessario presupposto della stessa, tenuto conto che una delle ragioni allegate in fase di riassunzione sarebbe risultata fondata, stante l’affermazione per cui le spese della fase cautelare davanti al giudice dell’esecuzione avrebbero dovuto essere poste a favore dello Stato nella misura inferiore liquidata nella stessa sentenza;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,617,618,669-septies, 669-quaterdecies c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non spettavano le spese di fase sommaria non essendovi stata istanza di sospensione, come confermato dalla circostanza che il giudice della riassunzione non indicava in quale degli atti processuali, altrimenti non esaminati, tale domanda interdittale fosse stata avanzata;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato statuendo una condanna integrale alle spese di giudizio mentre vi sarebbe stata reciproca soccombenza tale da giustificare la compensazione, perché sarebbe stato riconosciuto l’errore commesso dal giudice della fase sommaria sia nell’attribuire le spese di lite liquidate alla parte opposta invece che allo Stato, sia perché le stesse sarebbero risultate in eccesso;

Rilevato che:

preliminarmente dev’essere evidenziato che sin dal giudizio di merito non risulta esservi stato il contraddittorio con il terzo pignorato INPS;

questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533) osservando in particolare che, in realtà, l’interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio “da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti” (pag. 7);

resta inteso, dunque, che quando, come nella fattispecie, questo interesse non può “in radice” individuarsi essendo venuti meno, tipicamente per rinuncia, i motivi di opposizione propriamente esecutivi, il terzo stesso non avrebbe alcuna ragione per essere coinvolto;

nel (residuo) merito cassatorio vale ciò che segue;

il primo motivo è manifestamente infondato;

la manifesta infondatezza delle ragioni di opposizione, quale individuata dal Tribunale, corrisponde all’abuso processuale da colpa grave (Cass., 15/11/2018, n. 29462, Cass., 04/09/2020, n. 18512);

il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

il ricorrente evoca Cass., 24/10/2011, n. 22033, secondo cui al termine della necessaria fase sommaria – sostanzialmente cautelare anticipatoria – il giudice dell’esecuzione deve liquidare le spese, essendo la statuizione suscettibile di essere ridiscussa in fase di pieno merito;

tale orientamento è stabile (Cass., 31/05/2019, n. 15082, Cass., 20/11/2019, n. 30300);

ed è quello che nel caso risulta essere avvenuto: il Tribunale, nella fase di riassunzione, ha ridiscusso le spese liquidate dal giudice dell’esecuzione, interpretandole (pag. 7) alla luce della liquidazione complessiva e della statuizione ex art. 96 c.p.c.;

né la liquidazione del giudice dell’esecuzione deriva dalla presenza di una istanza di sospensione, essendo correlata allo svolgimento della fase sommaria, che la giurisprudenza di questa Corte ha qualificato indefettibile (cfr., per tutte, Cass. 11/10/2018, n. 25170), fermo restando che nel ricorso non si riporta il contenuto degli atti processuali richiamati, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

il terzo motivo è manifestamente infondato;

questa Corte ha reiteratamente ribadito che la mancata compensazione delle spese di lite non necessita di motivazione, rientrando, rispetto alla regola della soccombenza, nella discrezionalità del giudice di merito (cfr., ad esempio, Cass., 26/11/2020, n. 26912, Cass., 26/04/2019, n. 11329);

e’ comunque opportuno evidenziare che il Tribunale ha deciso secondo la regola della soccombenza quale valutata nel complessivo giudizio, posto, altresì, che la liquidazione delle spese, tenendo conto dell’ammissione dell’opposta al patrocinio a spese dello Stato) non configura, logicamente, una domanda di quest’ultima rispetto alla quale ipotizzare soccombenze;

non deve provvedersi sulle spese attesa la mancanza di difese di parte opposta;

raddoppio del c.u. se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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