LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18866/2015 R.G. proposto da:
R.G. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Paolo Pannella con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, viale delle Milizie n. 34 (PEC paolopannella.ordineavvocatiroma.org)
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm.jmailcert.avvocaturastato.it)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 343/29/15 depositata il 27/01/2015 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR romana accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma quindi della sentenza di primo grado dichiarava la legittimità degli atti impugnati, cartelle di accertamento per IREPF, IRAP e altri tributi riferite agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003;
– ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, per avere la CTR reso motivazione dalla quale è impossibile determinare con sufficiente precisione le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le conclusioni contenute nel dispositivo;
– il motivo è inammissibile;
– poiché la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
– conseguentemente, poiché formulata in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, la censura avente per oggetto in sostanza il difetto di motivazione non è consentita a deve esser dichiarata inammissibile; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;
– il secondo motivo di ricorso deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la CTR ritenuto sufficiente ad adempiere all’onere di motivazione della cartella l’indicazione del numero della sentenza definitiva posta alla base della riscossione operata con tal atto;
– il motivo, che peraltro pare diretto a censurare direttamente il contenuto della cartella e non la statuizione della sentenza gravata, e quindi si pone ai limiti dell’ammissibilità, è comunque infondato;
– vista la funzionalità dell’obbligo motivazionale alla preservazione in capo al contribuente del diritto di difesa e di contraddittorio sul fondamento della pretesa fiscale, la cartella di pagamento (che segua ad una decisione intervenuta nel giudizio di impugnazione a prodromico accertamento) non può considerarsi invalida allorquando, pur limitandosi ad indicare gli estremi dell’atto presupposto già noto al contribuente stesso, parte del giudizio definito con la sentenza posta a base dell’attività riscossiva, venga impugnata da quest’ultimo il quale dimostri, proprio per averli puntualmente contestati, di avere piena conoscenza dei presupposti della pretesa medesima (Cass. 8554/2016; Cass.2373/2013; Cass. 11722/2010; Cass. 8357/2017);
– conclusivamente, il ricorso è integralmente rigettato;
– la soccombenza regola le spese;
– sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.
PQM
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale condizionato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale condizionato a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021