LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7626/2016 R.G. proposto da:
R.G. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Paolo Pannella con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, viale delle Milizie n. 34 (PEC paolopannella.ordineavvocatiroma.org)
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4992/01/15 depositata il 23/09/2015 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR romana accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma quindi della sentenza di primo grado dichiarava la legittimità degli atti impugnati, cartelle di accertamento per IRPEF, IRAP e altri tributi riferite agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003;
ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dell’art. 101 c.p.c., per non avere la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del riscossore, avendo l’Agenzia delle entrate soccombente in primo grado notificato l’atto di appello solamente al contribuente;
– il motivo è fondato; questa Corte ritiene infatti (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016; Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 33028 del 17/12/2019) sussistente l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio; essa sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti l’partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado;
– invero l’esplicita e chiara formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, impone all’appellante principale nel giudizio tributario di notificare l’impugnazione a tutti i soggetti che erano stati parte nel giudizio di primo grado, determinando quindi un’ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale;
– conseguentemente, la CTR avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei termini indicati da parte ricorrente;
– pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;
– i restanti motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
accoglie il primo motivi di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021