Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39986 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36598-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CENTRO STUDI V.L. di F.S. & C. s.a.s.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3071/07/2017 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata Centro Studi Lanza di F.S. & C. s.a.s., avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello e l’illeggibilità del timbro a secco apposto sull’elenco delle raccomandate consegnate all’ufficio postale di spedizione, dichiarava, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2004. Sostenevano i giudici di appello che l’Agenzia appellante invece dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica del ricorso aveva depositato la distinta delle raccomandate presentate all’ufficio postale che però riportava una data illeggibile.

2. Con ordinanza interlocutoria adottata all’adunanza del 15/01/2020 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli dei gradi merito.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, lamentando che la CTR aveva ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale nonostante il deposito della distinta/elenco delle raccomandate postali attestante l’avvenuta tempestiva presentazione del plico all’ufficio postale di spedizione con timbro a secco leggibile.

2. Al riguardo pare opportuno preliminarmente ricordare che “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, “La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poiché si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen., 10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 -Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, p. 5.9, v. anche p. 5.10).

a) che il termine di impugnazione della sentenza della CTP, pubblicata in data 11/12/2009, andava a scadere il giorno 11/12/2010 (applicato il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio introdotto nel 2008 e quello feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, nella versione applicabile ratione temporis, e quindi antecedentemente alla modifica apportata della L. n. 162 del 2014, art. 16);

b) che dal timbro a secco apposto sull’elenco delle raccomandate consegnato all’ufficio postale, fotoriprodotto per autosufficienza nel ricorso (a pag. 7) e depositato dall’Agenzia delle entrate unitamente al ricorso d’appello – come affermato anche dalla CTR – risulta che il ricorso venne spedito in data 08/09/2010 ovvero ben prima della suindicata data di scadenza del termine per impugnare;

c) che la controricorrente si era regolarmente costituita nel giudizio di appello “contestando le motivazioni addotte dall’appellante” (sentenza impugnata, pag. 2).

4. Al riguardo osserva il Collegio che non è condivisibile l’affermazione della CTR secondo cui la data del timbro sarebbe illeggibile in quanto nella stessa è comunque chiaramente visibile l’anno 2010, che è anteriore alla scadenza del termine di impugnazione, come sopra detto, ricadente nel 2011.

5. Da quanto detto discende la tempestività dell’impugnazione, stante il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per il notificante e per il destinatario (ex multis, Cass. n. 359 del 2010), sicché il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua dei principi sopra enunciati e provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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