Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39988 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21246-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

LIDO SPORTING s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.R., quest’ultima anche in proprio, e P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1638/14/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi d’impresa ai fini IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2012 emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della LIDO SPORTING s.a.s. sulla scorta delle risultanze degli accertamenti bancari effettuati sui conti intestati ai soci, e degli avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, ai fini IRPEF e per il medesimo anno d’imposta nei confronti dei soci C.R. e P.P., per i redditi di partecipazione degli stessi nella predetta società, la CTR della Campania, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello dei contribuenti sostenendo che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova, neppure in via presuntiva, che i movimenti bancari accertati sui conti correnti intestati ai soci fossero riconducibili alla società;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replicano gli intimati;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51,artt. 2697 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse assolto l’onere di provare, anche in via presuntiva, la riferibilità alla sfera societaria dei movimenti bancari riscontrati sui conti correnti dei soci.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Come si legge nella sentenza di questa Corte n. 21424 del 2017, “Per consolidata giurisprudenza (in particolare, cfr. Cass. 22 aprile 2016, n. 8112), in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali”, ma lo stesso è a dirsi per le società di persone, “ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dell’omologa norma in tema di iva, incombe sulla contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa”. Quindi, diversamente da quanto precisato dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, ultima parte, c.p.c., l’amministrazione finanziaria non deve necessariamente provare la “natura fittizia dell’intestazione dei conti correnti” ai soci, essendo sufficiente la presunzione di “sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati”.

3.1. Al riguardo, questa Corte aveva già precisato che “In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio con riferimento a conti bancari intestati ad amministratori, legati da evidenti rapporti di parentela, e nessuno degli intestatari svolgeva attività economica idonea a giustificare simili importi reddiduali)” (Cass. n. 428 del 2015; conf. Cass. n. 20408 del 2018).

4. Nel caso in esame il giudice d’appello non solo non si è attenuto ai suddetti principi, ma ha anche svalutato ingiustificatamente gli elementi probatori sottoposti al suo esame, giacché, in presenza di una ristretta base societaria e di sostanziale ridotta capacità reddituale dei soci (avendo dichiarato redditi da lavoro dipendente di Euro 7.350,00 la Camposano ed Euro 16.455,00 il Palmieri), avrebbe dovuto presumere la diretta riferibilità alla società delle operazioni annotate su quei conti correnti per un ammontare di complessivi 112.017,00 Euro.

6. In tali casi, infatti, per intuibili ragioni, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci debbano ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica, sul quale, quindi, grava l’onere di fornire specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ovvero che le somme movimentate non siano riferibili all’attività societaria e, in caso contrario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014) ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. 21800 del 2017).

7. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla competente CTR per nuovo esame alla stregua dei suesposti principi e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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