Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39990 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27814-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.D.;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. *****, in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 96/18/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 09/ 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

FATTO E DIRITTO

In controversia relativa ad impugnazione di una intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle di pagamento emesse nei confronti di F.D. per la riscossione di tributi di varia natura, la CTR del Lazio rigettava l’appello avverso la statuizione di primo grado della CTP di Frosinone che aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente annullando le cartelle di pagamento notificate in epoca antecedente al 13/02/2012 Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimata.

Successivamente, con atto del 20/11/2020, regolarmente notificato all’intimata, l’Agenzia delle entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.

Ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta atteso che “La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini delle spese” (Cass., Sez. U, n. 34429 del 2019; v. anche Cass. n. 11033 del 2019 e Cass. n. 10140 del 2020).

La dichiarazione di estinzione rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.

In mancanza di costituzione dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese processuali, né si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, perché tale disposizione non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 23175 del 2015; n. 19071 del 2018), e neppure si applica alla ricorrente, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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