Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39995 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8439-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

Z.C., M.B., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI VENTURA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 288/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/10/2015 R.G.N. 63/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Trieste ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto il diritto di Z.C. e M.B., entrambe appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola ed assunte sulla base di contratti a termine stipulati in successione, a percepire, in pendenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, il medesimo trattamento retributivo previsto per i dipendenti di ruolo, con le maggiorazioni derivanti dall’anzianità di servizio;

2. la Corte territoriale ha osservato che le disposizioni speciali che consentono nel settore scolastico la reiterazione del rapporto a termine, derogando ai limiti fissati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, possono rilevare ai fini della valutazione della legittimità del contratto, ma non assumono alcun rilievo rispetto al principio di non discriminazione, enunciato dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

3. ha aggiunto che la disparità di trattamento può essere giustificata solo da una ragione oggettiva, non ravvisabile nella fattispecie, tenuto conto della sostanziale identità delle mansioni, e considerato altresì che anche la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo non assicura il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio;

4. infine il giudice d’appello ha escluso la fondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale ritenendo assorbente “l’esistenza del metus in capo alle interessate”;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di due motivi, ai quali hanno opposto difese Z.C. e M.B. con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo il Ministero denuncia “violazione e falsa applicazione: della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485,489 e 526; del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 6 e 10; del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2; della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 36 e 45; degli artt. 77, 79, e 106 del CCNL 29 novembre 2007” e sostiene, in sintesi, che le condizioni di impiego previste dalla contrattazione collettiva vanno considerate globalmente, e non solo con riferimento agli aspetti economici, sicché il trattamento riservato agli assunti a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio;

1.1. aggiunge il Ministero: che l’anzianità di servizio viene riconosciuta al momento dell’immissione in ruolo; che le supplenze consentono di acquisire posizioni utili nelle graduatorie permanenti; che è comunque riservata alla contrattazione collettiva la “antificazione del trattamento retributivo;

2. con la seconda censura è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, art. 2955 c.c., n. 2 e art. 2956 c.c., n. 1 e si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione, che andava invece accolta in quanto il ricorso introduttivo era stato notificato il 14 ottobre 2011 e le differenze retributive riguardavano il periodo compreso dal 24 gennaio 2001 per la Z. e dal 13 ottobre 2000 per la M.;

3. il primo motivo di ricorso è infondato, perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalle sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, secondo cui “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno applicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”, 3.1. all’affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass.n. 30573, 20918, 19270 del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che:

a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 1 4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso;

causa C-177/10 Rosado Santana);

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

c) le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

3.2. i richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della più recente sentenza del 20.6.2019 in causa C-72/18, Ustariz Arostegui, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un’integrazione salariale agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l’unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale.”;

3.3. sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Lussemburgo è stata decisa anche la questione, che presenta analogie con quella oggetto di causa, relativa al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera del personale della scuola successivamente immesso in ruolo, del servizio prestato in forza di rapporti a termine ed è stato ribadito che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all’assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine a tempo indeterminato (Cass. nn. 31149 e 31150 del 2019);

3.4. non si ravvisano, pertanto, ragioni che possano indurre il Collegio a rimeditare l’orientamento già espresso, al quale va data continuità, perché anche in questa sede il Ministero fa leva, nel primo motivo di ricorso, su argomenti che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate ed erroneamente sollecita un giudizio di comparazione complessivo ed approssimato, non limitato cioè al singolo istituto, quando, in realtà, la clausola 4 impone l’equiparazione in tutte le condizioni di impiego, ad eccezione di quelle che siano oggettivamente incompatibili con la natura a termine del rapporto;

4. e’, invece, fondato il secondo motivo;

nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto assorbente, per respingere l’eccezione di prescrizione l’applicabilità del principio secondo cui la prescrizione non decorre in corso di rapporto non assistito da stabilità reale, quale è quello a tempo determinato;

4.1. la sentenza sul punto contrasta con i principi di diritto enunciati da questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 10219/2020; Cass. n. 12443/2020; Cass. n. 25574/2021) secondo cui “nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”;

4.2. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è osservato, quanto al termine quinquennale e non decennale di prescrizione, che la clausola 4 dell’Accordo quadro ha carattere incondizionato e può essere direttamente fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno e riservando all’assunto a termine il medesimo trattamento previsto per il dipendente a tempo indeterminato;

4.3. ciò implica che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l’azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l’assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta;

4.4. ne discende che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4 per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dal n. 5 in relazione alle “indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, perché è quest’ultimo il termine che vale per l’obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile;

5. si e’, poi, aggiunto, richiamando il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 573/2003, che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, anche nell’ipotesi di contratti a termine affetti da nullità deve valere la medesima regola, fissata per i contratti validi ed efficaci, di decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto, perché, essendo impedita per legge la conversione, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia “il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti” (Corte Cost. n. 63/1966);

5.1. richiamate le pronunce del Giudice delle leggi intervenute sul tema, si è evidenziato che i profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati in relazione al solo impiego alle dipendenze dei privati sul presupposto che nel rapporto di pubblico impiego anche per le assunzioni temporanee non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché l’impiegato è assistito da garanzie contro l’arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un “evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato” (Corte Cost. n. 143/1969);

5.2. l’applicabilità della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privati è stata, poi, ribadita dalla Corte con la sentenza n. 115/1975, con la quale si è escluso che la prescrizione possa non decorrere in pendenza di rapporto quando il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, perché in tale ultimo caso, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di ” cause precise e determinate” (Corte Cost. n. 115/1975);

5.3. si è detto che dalle pronunce citate emerge che ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l’esistenza di una condizione psicologica (Ndr: testo originale non comprensibile) etus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l’azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell’impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato;

6. in via conclusiva merita accoglimento il solo secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 4.1. e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

7. non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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