LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34911-2018 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
D.M., TELEPOST S.P.A. società del GRUPPO MANUTENCOOP;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2615/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2018 R.G.N. 5034/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la illegittimità della cessione del rapporto lavorativo di D.M. – cessione conseguente al trasferimento del “ramo di azienda” da Telecom Italia s.p.a. a Telepost s.p.a., ramo al quale il D. era addetto – e ordinato alla società Telecom Italia il ripristino della concreta funzionalità del rapporto con assegnazione del lavoratore a mansioni corrispondenti al livello di inquadramento rivestito prima del trasferimento;
1.1. il giudice di appello, per quel che ancora rileva, ha ritenuto che alla luce di una lettura conforme al diritto comunitario del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 il trasferimento di azienda riconducibile all’ambito dell’art. 2112 c.c. implicava la preesistenza dell’entità trasferita e l’autonomia funzionale della stessa, tale cioè da renderla potenzialmente idonea allo svolgimento di un’attività economica organizzata; ha escluso in concreto il ricorrere di tali caratteri nel complesso trasferito, in quanto la cessione aveva avuto oggetto rapporti di lavoro con parte dei dipendenti addetti al servizio di Document Management di Telecom Italia s.p.a. e dotazioni di ufficio prive di rilevanza, non idonee ad assicurare il servizio di gestione della corrispondenza in ingresso ed in uscita, la gestione dell’archivio cartaceo ecc.;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. sulla base di un unico motivo; gli intimati D.M. e Telepost s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere escluso la riconducibilità della cessione in oggetto all’ambito applicativo dell’art. 2112 c.c., sulla base di considerazioni che non concernevano il profilo funzionale relativo alla autonomia o meno del complesso ceduto ma avevano riguardo ad aspetti non conferenti quali la scarsa consistenza patrimoniale del ramo ceduto, la assenza di specializzazione professionale nei lavoratori trasferiti, requisiti questi che assume non essere decisivi alla luce dei principi di diritto Eurounitario; evidenzia che l’attività ceduta, per sue caratteristiche intrinseche, non richiedeva una specializzazione professionale particolarmente pronunciata potendo le attività in oggetto essere ricondotte all’ordinaria attività impiegatizia; in questa prospettiva sostiene che la Corte di merito si era posta in contrasto con il diritto Eurounitario che non esige né un particolare livello di competenze professionali nel personale trasferito né una particolare consistenza patrimoniale del beni; contesta infine che gli elementi considerati dal giudice di merito considerati sia singolarmente che unitariamente deponessero nel senso del difetto di autonomia funzionale nel ramo ceduto;
2. il motivo è infondato alla stregua della più recente (e oramai costante) giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla medesima vicenda traslativa (Cass. n. 6413 del 2020, Cass. n. 22005 del 2017, Cass. n. 11204 del 2016, Cass. n. 5425 del 2015, Cass. n. 24262 del 2013 e numerose altre), ha giudicato corretta la ricostruzione del giudice di merito nell’escludere la natura di “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata” in relazione al compendio ceduto;
2.1. è noto che la Corte di Giustizia, sollecitata in via pregiudiziale in riferimento alla formulazione dell’art. 2112 c.c., novellata dall’art. 32 cit. D.Lgs., ha ritenuto che “L’art. 1, par. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (…) (debba) essere interpretato nel senso che non ost(i) ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento” (CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a.); tuttavia, questa Corte ha statuito, proprio in controversie concernenti il trasferimento di rami d’azienda Telecom Italia S.p.A. (v. Cass. n. 22005 del 2017 cit.), che, ai sensi dell’art. 2112 c.c. (sia nel testo previgente, sia in quello modificato, in applicazione della direttiva n. 50/98/CE, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18) debba intendersi come ramo autonomo d’azienda, in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina della norma citata, ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento medesimo, conservi la propria identità;
2.2. nello specifico la sentenza impugnata ha accertato la inidoneità del complesso ceduto ad assicurare il servizio di gestione e corrispondenza in ingresso ed in uscita, gestione dell’archivio cartaceo, gestione delle fotoriproduzioni, attività di reportistica (sentenza, pag. 8, primo capoverso) ed a tanto è pervenuta sulla base della valorizzazione di una serie di elementi costituiti, tra l’altro, dal fatto che l’attività di gestione e di smistamento della corrispondenza era sempre stata svolta con le stesse modalità sia prima che dopo la cessione, che le postazioni di lavoro erano su piattaforme intranet di Telecom Italia con accesso mediante User ID e password, che i lavoratori trasferiti erano privi di specifiche competenze professionali (e quindi non erano portatori di specifico know how), che i beni trasferiti erano di minima entità economica ed alcuni quali (ad es. mobili ed arredi) aventi generica e non specifica funzionalità di impresa e non erano pertanto idonei a consentire in modo autonomo lo svolgimento dell’attività imprenditoriale ceduta in assenza della cessione di quegli altri beni necessari a finalizzare tali generiche attrezzature allo svolgimento di una reale attività di impresa quali i software di gestione del servizio la cui proprietà era rimasta in capo a Telecom;
2.3. le censure articolate dalla società ricorrente, intese a criticare la valorizzazione di questo o quell’elemento da parte del giudice di merito, non colgono nel segno alla luce dell’insegnamento di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 379 del 1999) secondo cui, allorquando ai fini di una certa qualificazione giuridica di un rapporto controverso occorre avvalersi di una serie di elementi fattuali sintomatici ai quali i giudici del merito hanno affidato la propria valutazione, ciò che deve negarsi è soltanto l’autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione ad una certa qualificazione, non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dimostrare. Sicché, quando gli elementi fattuali da valutare sono, in via sintomatica ed indiziaria, molteplici al fine di verificare l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di circostanze, che per dirla con la Corte di Giustizia – “sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente”, chi ricorre, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può invocare una diversa combinazione di tali elementi oppure un diverso apprezzamento rispetto a ciascuno di essi, sollecitando questa Corte ad un controllo estraneo al sindacato di legittimità (sui limiti di tale sindacato in materia di ragionamento presuntivo, per tutte, v. Cass. n. 29781 del 2017 e la giurisprudenza ivi richiamata);
3. in base alle considerazioni che precedono il motivo deve essere respinto;
4. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
5. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi proposti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021