Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39997 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36591-2018 proposto da:

UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA SERAFINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE RUSSOLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

nonché contro S.D., GLOBAL SERVICE S.N.C. DI C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 199/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/06/2018 R.G.N. 56/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 199/2018 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra S.D. e Global Service s.n.c. di C.M. (da ora Global Service), aveva condannato in solido, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, la Global Service quale datrice di lavoro del S. e la Unione Farmacisti Liguri s.p.a. quale committente dell’appalto avente ad oggetto l’espletamento del servizio di trasporto nel quale era stato impiegato il S., al pagamento in favore di questi della somma di Euro 5.179,74, oltre accessori, a titolo di differenze retributive e al pagamento all’INPS dei contributi dovuti per legge, oltre interessi e sanzioni civili quanto a Global Service e oltre ai soli interessi legali quanto all’Unione Farmacisti Liguri s.p.a.;

2. ha osservato la Corte di merito che il chiaro tenore del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 non consentiva di ipotizzare alcun esonero dalla responsabilità solidale della committente per il fatto che dalla visure camerali il S., impiegato quale autista nell’ambito del servizio di trasporto di medicinali appaltato dall’Unione Farmacisti Liguri s.p.a. alla Global Service, figurava essere socio della società e non suo dipendente, risultando, anzi, la Global Service non avere dipendenti; priva di rilievo era inoltre la circostanza che lo stesso lavoratore avesse concorso a dar luogo alla simulazione del proprio rapporto lavorativo, non sussistendo in atti elementi dai quali inferire che il S. avesse intenzionalmente sottoscritto il contratto di cessione delle quote sociali al fine di trarre in inganno la committente in accordo con la Global Service né essendosi questo mai rapportato alla committente come socio amministratore della società; non sussistevano i presupposti di applicabilità dell’art. 1415 c.c. prevedente l’inopponibilità della simulazione al terzo acquirente in buona fede posto che la relativa tutela era riconosciuta non in favore di terzi comunque pregiudicati dalla simulazione ma solo in favore di coloro che in buona fede avessero acquistato diritti dal titolare apparente;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Unione Farmacisti Liguri s.p.a. sulla base di un unico motivo articolato in più profili, illustrato con memoria; l’INPS ha resistito con controricorso;

4. Global Service s.n.c. di C.M. e S.D. non hanno svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, dell’art. 2196 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere omesso di valutare l’affidamento ingenerato nell’Unione Farmacisti Liguri s.p.a. dalle visure camerali relative alla Global Service dalle quali risultava la qualità di socio del S. e l’assenza di dipendenti della società, e per mancata valutazione della violazione dei canoni di correttezza e buona fede in materia contrattuale da parte della Global Service e del S.; deduce, inoltre, errata interpretazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e violazione e falsa applicazione dell’art. 1415 c.c. per avere la Corte di merito esclusa la inopponibilità della simulazione ai terzi in buona fede e la conseguente inapplicabilità alla committente della disciplina in tema di responsabilità solidale dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 cit.;

2. il motivo è infondato. Come è noto il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, stabilisce in caso di appalto di servizi la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori da quest’ultimo dipendenti; si tratta di una speciale responsabilità prevista in capo al committente – che presuppone un’operazione economica del tutto lecita e genuina – la quale trova secondo la gran parte dei commentatori la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte delle committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di “codatorialità sostanziale”, nell’ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l’appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi;

2.1. il Giudice delle leggi, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha chiarito che la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica l’esclusione (contraria al precetto dell’art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell’impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza (Corte Cost. n. 254/2017);

2.2. i richiamati approdi in ordine alle finalità ed alla portata della previsione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, in disparte i numerosi interventi modificativi relativi a profili non direttamente rilevanti nella concreta fattispecie, inducono ad escludere, in coerenza con il chiaro dato testuale dell’art. 29, comma 2 D.Lgs. cit. – che nulla dispone sul punto – la configurabilità di un esonero dalla responsabilità solidale in funzione della possibilità o meno di conoscenza da parte del committente della esistenza dello specifico rapporto di lavoro del quale gli si chiede di rispondere in via solidale sul piano retributivo e contributivo;

2.3. in questa prospettiva si rivela inconferente la circostanza sulla quale insiste la odierna ricorrente – rappresentata dal fatto che dalle visure camerali il S. risultava essere un socio della Global Service e che la società era priva di dipendenti, essendo sufficiente a sorreggere l’affermazione della responsabilità solidale della committente Unione Farmacisti Liguri s.p.a. il solo elemento qui non posto in discussione – della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il S. e Global Service;

2.4. parimenti inconferente ai fini di causa è l’assunto della violazione del principio di legittimo affidamento, di buona fede nell’esecuzione dei contratti e di abuso del diritto prospettati dalla parte ricorrente secondo la quale la interpretazione del disposto dell’art. 29, comma 2 D.Lgs. cit. fatta propria dalla Corte di merito finirebbe con l’assecondare un possibile abuso del diritto da parte del soggetto appaltatore che avrebbe potuto preordinare dolosamente l’ingresso del S. come finto socio contando sulla possibilità di scaricare gli oneri retributivi e contributivi sulla committente; ciò in quanto nei termini in cui sono formulate le dedotte violazioni potrebbero, in linea teorica ed in presenza dei relativi presupposti, fondare al più una responsabilità risarcitoria del soggetto appaltatore ma giammai paralizzare la pretesa del lavoratore nei confronti della committente, unico oggetto del presente giudizio; è inoltre da rilevare quale concorrente profilo di inammissibilità delle censure in esame che la odierna ricorrente non ha contrastato l’accertamento di fatto della Corte di merito secondo la quale il S. non si era mai rapportato alla Unione Farmacisti Liguri s.p.a. come socio amministratore, ruolo svolto da altri soggetti, che le relative prestazioni per la loro natura e modalità erano tipiche di un lavoratore subordinato e che costituiva circostanza anomala della quale bene la società committente era ben in grado di rendersi conto il fatto che, nella sostanza, le prestazioni oggetto dell’appalto venivano rese in realtà in regime di subordinazione;

2.5. non è configurabile violazione del principio di opponibilità della simulazione al terzo in buona fede posto che, come correttamente osservato dalla Corte di merito, tale principio opera ai sensi dell’art. 1415 c.c. nei confronti del terzo acquirente in buona fede dal titolare apparente, in presenza cioè di una vicenda nella quale il diritto in controversia è di diretta derivazione da parte di un soggetto apparente titolare dello stesso, laddove nessun acquisto di diritti dall’appaltatore è configurabile in capo al soggetto committente;

3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese regolate secondo soccombenza nei confronti dell’INPS che si è costituito;

4. l’infondatezza dell’impugnazione rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso alla Global Service s.p.a. ed al S., non costituitisi, per i quali non vi è prova del relativo perfezionamento (mancando la cartolina A.R.). Come già statuito da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità. Ne deriva che, acclarata l’infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15h e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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