Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39998 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6624-2020 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA MANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3301/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/08/2019 R.G.N. 368/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 3301 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da BAKARY S., cittadino del *****.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere leader giovanile di un movimento politico del quale ignorava l’attività; di non avere contatti con i di lui sodali né di esservi interessato; aveva, poi, fatto riferimento ad una aggressione subita dalla madre.

3. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la inattendibilità delle dichiarazioni per genericità e contraddittorietà, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a), b) e c) nonché la protezione umanitaria per la insufficienza del solo fattivo inserimento nel territorio italiano.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.B. affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in relazione al punto del provvedimento in cui si rappresenta che esso richiedente non era credibile, in assenza di una adeguata indagine istruttoria al fine di vedere smentite o confermate le incongruenze riscontrate. Deduce che il suo racconto era stato ritenuto lacunoso ed inverosimile senza, però, che fosse stato sollecitato un adeguato contraddittorio sui punti controversi e senza che fosse stato svolto alcun atto di cooperazione istruttoria diretto ad approfondire maggiormente gli aspetti del narrato ritenuti poco chiari.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione alla omessa valutazione degli elementi di prova dimessi in giudizio da esso richiedente a supporto probatorio dei fatti allegati. Si sostiene che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare le prove documentali prodotte, da esso ricorrente, e costituite: dal certificato di nascita, attestante la sua provenienza dalla citta di *****, in *****; dalla tessera di appartenenza al movimento politico *****; dalle immagini fotografiche di manifestazioni politiche riportanti le ferite arrecate dalle forze dell’ordine nell’ambito del meeting organizzato il 4.12.2013 e le ferite subite da lui durante la detenzione; dalla testimonianza scritta da tale Y.C., corroborante la veridicità della narrazione dei fatti narrati.

4. Con il terzo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 che i giudici di seconde cure avevano, da un lato, omesso di considerare il rischio personale e concreto, in capo ad esso richiedente, di compromissione dei diritti fondamentali in ipotesi di ritorno in *****, connesso alla propria militanza tra le fila dell'*****, nonostante il cambio di regime avvenuto in ***** e, dall’altro, non avevano tenuto in considerazione gli elementi allegati con riferimento alla raggiunta integrazione sociale, quali la frequentazione dei corsi di apprendimento della lingua italiana, i corsi di formazione professionale svolti e il reperimento di una occupazione lavorativa alle dipendenze di una lavanderia presso la quale attualmente ancora lavorava.

5. I motivi, da trattare congiuntamente perché interferenti, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

6. In primo luogo, va evidenziato che la Corte di merito ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità, con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020; Cass. n. 13257/2020).

7. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).

8. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020). Inoltre, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nel prevedere che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. n. 2355/2020; Cass. n. 30105/2018).

9. Nel caso in esame, come detto, la Corte ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, senza alcun riferimento alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e valorizzando, invece, soprattutto i profili di contraddittorietà ed illogicità del racconto.

10. I giudici di seconde cure avrebbero dovuto, invece, riscontrare con elementi oggettivi, acquisibili attraverso una adeguata istruttoria e la consultazione di fonti informative accreditate e aggiornate, proprio la esistenza di quel collegamento, che invece hanno ritenuto assente, tra la vicenda personale del richiedente e la violazione dei diritti umani, denunciati in ***** dalle organizzazioni umanitarie e di cui loro stessi hanno fatto cenno nel gravato provvedimento. Inoltre, a fronte delle prove documentali prodotte e che non sono state ritenute false, avrebbero dovuto svolgere accertamenti anche sullo stato del sistema carcerario in *****, sempre attraverso l’acquisizione di informazioni accreditate, onde verificare la veridicità delle affermazioni del richiedente circa il compimento di atti persecutori contro esponenti politici dell'***** in regime di detenzione e, quindi, il pericolo di una loro reiterazione in caso di rientro in patria dei suddetti militanti a seguito di una loro carcerazione.

11. Tali accertamenti avrebbero senza dubbio potuto rilevare, sia ai fini della valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni, sotto il profilo della coerenza esterna del narrato, sia ai fini delle richieste della protezione sussidiaria.

12. Infine, anche in ordine alla istanza di protezione umanitaria, deve osservarsi che le censure sono fondate perché il mancato accertamento, da parte della Corte territoriale, della reale e concreta situazione di rischio, in caso di rimpatrio del richiedente, e la mancata considerazione degli elementi di integrazione sociale raggiunti in Italia, documentalmente dimostrati, hanno fatto sì che i giudici di seconde cure non svolgessero quella valutazione comparativa, secondo i parametri delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24413/2021, determinante ai fini della concessione della chiesta tutela.

13. Alla stregua di quanto esposto, i motivi devono essere accolti per quanto di ragione. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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