Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40006 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19100-2020 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO DE RUGGIERO, 5, presso lo studio dell’avvocato MARIANO ROSAMARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PENSATO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MARZOCCHI BURATTI BENEDETTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARZOCCHI BURATTI MARIANO;

– controricorrente –

contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A RL, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ANTONIO SARTI, 4, presso lo studio dell’avvocato CAPPONI BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOLE MARCELLO;

– controricorrente –

e contro

DOVALUE SPA, BANCA MONTE PASCHI DI SIENA, BANCO BPM SPA, SOCIETA’

AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1757/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

Che:

Italfondiario SPA, quale procuratrice di Castello Finance SRL, ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, corroborato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. Coop. a RL, la Liquidazione Giudiziale dei Beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. Coop. a RL in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori hanno replicato con separati controricorsi, seguiti da memoria per la sola Liquidatela.

DoValue SPA, Banca Monte Paschi di Siena, Banco BPM SPA, Società Amco – Asset Management Company SPA sono rimaste intimate.

Il presente ricorso ha ad oggetto la decisione della Corte di appello pronunciata nel giudizio di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, promosso da Castello Finance SRL avverso la sentenza n. 3412/2018 della medesima Corte di appello di Roma avente a tema la restituzione di somme oggetto di finanziamento.

Come si desume dalla sentenza impugnata (fol.4), l’impugnante in revocazione aveva chiesto di dichiarare l’erroneità della anzidetta sentenza “perché fondata sulla falsa valutazione di elementi documentali agli atti del processo, relativi alla determinazione della sorta capitale del finanziamento originario di Italfondiario SPA” ammontante secondo l’appellante – a lire 823.028.807 -.

La Corte distrettuale, in sede di giudizio di revocazione, ha respinto l’impugnazione perché infondata.

In particolare, ha affermato che l’impugnante aveva prospettato un errore di interpretazione di fatti o documenti – a causa del quale non si era provveduto, nella sentenza n. 3412/2018, a quantificare l’importo spettante – piuttosto che un errore meramente percettivo, come previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c. Ha soggiunto, che tale conclusione circa l’ipotesi denunciata, era riscontrata dall’esame della motivazione della sentenza impugnata, dalla quale si evinceva che il Collegio giudicante aveva “sicuramente preso in considerazione tutta la documentazione prodotta anche da Italfondiario SPA (tale essendo la parte sostanziale in quel giudizio, oggi rappresentata da Castello Finance SRL), tanto da aver tenuto distinta la posizione di tale soggetto da quello degli altri istituti bancari che avevano erogato il finanziamento e tanto da avere accolto comunque la domanda dell’odierna impugnante per revocazione” (fol. 9 della sent. imp.) ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

CONSIDERATO

Che:

1.1. Il ricorso si articola nei seguenti due motivi:

I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, nonché error in procedendo per violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c..

La ricorrente assume di avere espressamente dedotto che la sentenza revocanda era afflitta da errore di fatto perché non aveva preso in considerazione le risultanze processuali e, segnatamente, i contenuti della relazione tecnica di parte prodotta nel corso del giudizio di primo grado a cura della d.ssa C. – che aveva ricostruito a ritroso la sorta capitale del finanziamento originario, per il quale la banca aveva agito chiedendone la restituzione, quantificandolo – oltre alle indicazioni esposte negli atti e indica, quale errore revocatorio prodotto da una svista o da un’errata percezione di dati documentali presenti nel giudizio, l’omessa considerazione da parte del Collegio giudicante dell’importo numerico della sorta capitale del proprio credito contenuta nella relazione tecnica.

II) Vizio di motivazione, omessa motivazione e/o motivazione apparente e, comunque, contraddittoria. La ricorrente censura la decisione impugnata, sostenendo che la pronuncia di infondatezza sarebbe basata sulla apodittica affermazione che i giudici della decisione revocanda avevano “sicuramente” preso in esame tutta la documentazione, nonostante avessero poi mancato di quantificare il credito di Italfondiario.

1.2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Quanto al primo motivo, va osservato che la ricorrente, a fronte della interpretazione della domanda da parte della Corte di appello quale denuncia per erronea interpretazione di circostanze di fatto, la critica insistendo nel sostenere di avere efficacemente proposto una domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per errore di fatto.

2.2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi aspetti.

2.3. Trova applicazione, invero, il principio secondo il quale “l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” (Cass. n. 31546 del 03/12/2019), tanto più che “in tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell’intero contesto dell’atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all’effettiva finalità che la parte intende perseguire.” (Cass. n. 19435 del 20/07/2018".

Alla luce di tali principi, risulta palese l’inammissibilità della censura, che non prospetta un vizio motivazionale.

2.4. La doglianza, peraltro, così come la memoria, insiste nella formale correttezza della denuncia del vizio revocatorio senza cogliere e censurare efficacemente la complessiva ratio decidendi, che è focalizzata proprio sull’insussistenza dei presupposti per ravvisare il presunto errore percettivo di un fatto, presentando così un ulteriore profilo di inammissibilità.

E’ necessario premettere – come si evince dal dispositivo della sentenza n. 3412/2018, unico passaggio trascritto in ricorso (fol.4)- che la Corte di appello, nel decidere su una pluralità di domande di restituzione di finanziamenti svolte da soggetti diversi e trattate nel medesimo giudizio, aveva statuito la condanna della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari a pagare in favore di una serie di creditori le somme specificamente quantificate per ciascuno in dispositivo per sorta capitale ed interessi, mentre la condanna in favore di Italfondiario era stata così formulata “la sorta capitale del finanziamento originario (stipulato dalla Banca Commerciale Italiana nel novembre 1950)”, oltre interessi.

Partendo da tale statuizione, la ricorrente aveva dedotto l’errore revocatorio, assumendo che la relazione tecnica della consulente Dott.ssa C. – sulla scorta della quale, erano stati liquidati i diversi importi oggetto di condanna in favore delle altre finanziarie-, indicava anche la somma dovuta ad Italfondiario e ne aveva tratto la conclusione che la mancata liquidazione in pari misura in proprio favore era da attribuirsi ad una svista o ad un errore percettivo.

Tale prospettazione non è stata condivisa dalla Corte di appello con una decisione che, lungi dall’essere apodittica, illustra – sia pure sinteticamente – le ragioni per le quali non ha ritenuto che ricorresse un errore di fatto, essendo al più ipotizzabile – ove sussistente – un’erronea interpretazione del fatto.

Invero, risulta indiscusso – costituendo anzi la premessa della stessa domanda di revocazione – che la relazione tecnica della Dott.ssa C. venne esaminata ed utilizzata unitamente alle altre risultanze probatorie dal Collegio che la pose a fondamento di gran parte della sentenza n. 3412/2018; e’, altresì, evidente – come chiaramente rimarcato nella sentenza oggetto della odierno ricorso – che la posizione di Italfondiario venne vagliata, tanto che, non solo, il suo diritto all’an debeatur venne affermato in dispositivo, ma la sua posizione venne tenuta distinta da quella degli altri istituti bancari e venne anche precisato lo specifico criterio di commisurazione dell’importo dovuto – “la sorta capitale del finanziamento originario (stipulato dalla Banca Commerciale Italiana nel novembre 1950)” distinto da quello seguito in favore degli altri creditori.

Quindi – contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente – l’uso dell’avverbio “sicuramente” da parte della Corte capitolina non esaurisce apoditticamente la motivazione, ma introduce gli specifici elementi sulla scorta dei quali questa ha ritenuto di non ravvisare una svista o un errore percettivo, perché la statuizione complessa adottata proprio in favore di Italfondiario è stata ritenuta inconciliabile con un errore di tal specie, che avrebbe riguardato – a ben vedere – solo ed esclusivamente il quantum del credito già riconosciuto ad Italfondiario, ed il percorso argomentativo e logico/giuridico seguito nella sentenza impugnata risulta immune dai vizi denunciati.

3. Quanto al secondo motivo, risulta inammissibile perché il vizio di motivazione non è svolto in conformità con il modello legale, giacché l’istante non ha articolato la censura confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma (Cass. Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014; Cass. Sez. U. n. 8054 del 7 aprile 2014; Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass. n. 24830 del 20/10/2017).

Non risulta efficacemente invocato nemmeno il vizio di motivazione apparente e/o contraddittoria. Come già affermato da questa Corte, “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017) ed inoltre “La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6" (Cass. n. 13248 del 30/06/2020).

Nel caso in esame, risulta evidente che la ricorrente non ha colto la ratio decidendi, focalizzata – come detto – sulla circostanza che, indiscusso l’avvenuto esame della relazione tecnica della Dott.ssa C. da parte del Collegio che aveva pronunciato la sentenza n. 3412/2018, il mancato accoglimento della domanda di Italfondiario in relazione alla quantificazione del credito, pur riconosciuto nell’an, atteneva a profili valutativi e non meramente percettivi della relazione tecnica acquisita agli atti.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della Liquidatela, in Euro 10.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; in favore della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc, Coop. a RL, in Euro 8.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; in favore dei Ministeri congiuntamente costituiti, in Euro 8.000,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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