LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22669-2020 proposto da:
V.N., C.M., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSITO ROBERTO;
– ricorrenti –
contro
F.M., nella qualità di tutore del minore V.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RUBINO ROBERTA;
– controricorrente –
contro
PROCURA di BARI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 17172/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
FATTO E DIRITTO
V.N. e C.M. hanno proposto ricorso per revocazione, per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 4, avverso la sentenza di questa Corte n. 17172 del 14/8/2020.
I ricorrenti, sul presupposto che con detta sentenza sia stato disposto il rigetto del ricorso R.G.N. 15403/2019 (relativo all’impugnazione della sentenza di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore V.A.) e del ricorso R.G.N. 8406/2019 (relativo all’impugnazione della declaratoria di perdita della potestà genitoriale), in quanto presuntivamente riuniti all’udienza pubblica del 14/7/2020, si dolgono che la sentenza in esame abbia deciso esclusivamente sul ricorso n. 15403/2019, mentre nulla avrebbe disposto in ordine al ricorso n. 8406/2019 ed ai motivi in esso spesi, integrando ciò un errore di fatto.
L’Avvocato F.M., tutore del minore A., ha replicato con controricorso.
2. Il ricorso per revocazione è inammissibile perché contrariamente a quanto assumono, errando, i ricorrenti all’udienza pubblica del 14/7/2020 non è stata disposta la riunione degli anzidetti ricorsi; il ricorso originario n. 8406/2020 – sul cui presunto mancato esame è incentrato il ricorso per revocazione – è stato separatamente deciso con sentenza di questa Corte n. 21537/2020, pronunciata all’esito della medesima udienza pubblica del 14/7/2020 e depositata il 7/10/2020.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Dagli atti il processo risulta esente, sicché non si applica l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021