LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7931-2021 proposto da:
M.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 101, presso lo studio dell’avvocato BAURO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CICALA GIOVANNI DOMENICO;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato BELLAVIA IRENE GIUSEPPA, rappresentato e difeso dall’avvocato AVILA GIOVANNI;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 04/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SOLDI ANNA MARIA che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il presente regolamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I1 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 04/02/2021, notificata l’11/02/2021, si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere della causa di separazione giudiziale promossa da M.P.A. nei confronti del coniuge M.M., ritenendo che la controversia fosse da devolversi al Tribunale di Palermo, ossia al Tribunale del luogo ove era l’ultima residenza comune della coppia.
2. Avverso la succitata ordinanza propone ricorso per regolamento di competenza M.P.A., affidato a un motivo, resistito da M.M. con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..
3. La Procura Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell’istanza e la conferma dell’impugnata ordinanza. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
4.Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 706 c.p.c., per avere il giudice della separazione coniugale ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Palermo. Ad avviso della ricorrente, l’ultima residenza comune dei coniugi non era stata a Palermo, ma a Barcellona Pozzo di Gotto, ove si trova l’abitazione di proprietà dei coniugi, i quali l’avevano eletta quale centro della vita familiare. In particolare la ricorrente contesta, in primo luogo, di aver riconosciuto con il ricorso introduttivo che l’ultima residenza dei coniugi fosse stata a Palermo, contrariamente a quanto riportato nell’ordinanza impugnata, rileva di avere la residenza in Barcellona Pozzo di Gotto, essendo invece irrilevante il domicilio, ed infine rimarca che la casa in Barcellona Pozzo di Gotto “rappresentava l’indirizzo della vita familiare, che i coniugi avevano eletto quale suddivisione dei compiti di casa e di lavoro e le relazioni con i parenti e i fondamenti etici su cui volevano che la comunanza di vita fosse fondata” (pag. 8 ricorso). Deduce, pertanto, che, in base al principale criterio di collegamento previsto dall’art. 706 c.p.c., comma 1, la competenza a decidere la domanda di separazione è del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dovendo ritenersi irrilevante che non vi fosse l’attualità di quella residenza comune alla data della domanda, poiché l’altro coniuge aveva già trasferito la sua residenza a Palermo. Rileva inoltre che il M., pur reiterando nel “corpo dell’atto” l’eccezione di difetto di competenza, non aveva formulato, nella memoria integrativa del 22-12-2020, la “relativa domanda” e non aveva reiterato l’eccezione nelle note di trattazione scritta per l’udienza del 14-1-2021, limitandosi a chiedere una sentenza parziale sullo status e la concessione di termini ex art. 183 c.p.c., comma 4, così implicitamente rinunciando alla suddetta eccezione.
5. Prioritariamente va esaminata la doglianza concernente l’asserita implicita rinuncia, da parte del M., all’eccezione di incompetenza territoriale, che non è ravvisabile nel caso di specie, posto che la suddetta rinuncia implicita può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla (Cass. 14383/2008) e il ricorrente ha riproposto espressamente l’eccezione anche nella ultima memoria integrativa per l’udienza del 14-1-2021 (cfr. pag.4 della suddetta memoria).
6. La censura, relativa alla sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Palermo è infondata.
6.1. Il criterio principale di collegamento in materia è costituito, a norma dell’art. 706 c.p.c., comma 1, dall’ultima residenza comune dei coniugi, mentre solo nel caso in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi può trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto (Cass. 4109/2017 e Cass. 17744/2013). Secondo l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, inoltre, tale disposto normativo deve ritenersi tuttora vigente, non essendo consentita una applicazione estensiva della pronuncia della Corte costituzionale (n. 169/2008) con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per manifesta irragionevolezza, della uguale previsione normativa (L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 1, successivamente modificato) che attribuiva la competenza per il giudizio di divorzio, in via principale, al giudice dell’ultima residenza comune dei coniugi. Questa Corte ha altresì chiarito che, stante la ratio di tale pronuncia – ossia la considerazione che, nella maggioranza dei procedimenti di divorzio, la residenza comune è cessata quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione, sono stati autorizzati a vivere separatamente e non vi e’, pertanto, alcun collegamento fra i coniugi e il Tribunale dell’ultima residenza comune -, non è ravvisabile analogo dubbio di costituzionalità in ordine all’art. 706 c.p.c., attesa la diversità della situazione dei coniugi in procinto di separarsi rispetto ai coniugi già da tempo separati e parti nel giudizio di divorzio.
Occorre precisare, inoltre, quale sia la nozione di “ultima residenza comune” dei coniugi, che è quella dove si svolgeva stabilmente la vita della famiglia prima della cessazione della convivenza determinata dalla separazione (Cass.19595/2004 e Cass. 6012/2011); ossia si tratta del luogo di dimora abituale della coppia, ex art. 43 c.c., come rimarcato anche dalla Procura Generale, essendo, a tale riguardo, irrilevante che la casa di Barcellona Pozzo di Gotto fosse di proprietà comune dei coniugi. La residenza ex art. 43 c.c. è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall’intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive (Cass. 3841/2021).
In base a quanto risulta dagli atti prodotti, il cui esame, anche in relazione ad accertamenti di fatto, è consentito a questa Corte in sede di regolamento di competenza (Cass. 21422/2016), e peraltro in base a quanto, sotto il profilo fattuale, non è specificamente censurato in ricorso, i coniugi vivevano, con il figlio minore, a Palermo, dove il marito prestava servizio come militare e il figlio frequentava la scuola, prima che l’odierna ricorrente, dopo il fallimento di un tentativo di riconciliazione con il marito, si trasferisse con il figlio a Barcellona Pozzo di Gotto (cfr. dichiarazioni della ricorrente a verbale di udienza del 15-9-2020, prodotto dal M.).
Il controricorrente rimarca che la casa di proprietà era occupata dalla famiglia solo durante i periodi di vacanza e che il nucleo familiare si era trasferito a Palermo, in conseguenza del suo trasferimento lavorativo, avendo la moglie e il figlio sempre seguito il padre anche nei precedenti spostamenti lavorativi, e ciò sin dal 2013. La ricorrente non confuta specificamente le suddette emergenze fattuali, ma sostiene che debba aversi riguardo al luogo che “rappresentava l’indirizzo della vita familiare, che i coniugi avevano eletto quale suddivisione dei compiti di casa e di lavoro e le relazioni con i parenti e i fondamenti etici su cui volevano che la comunanza di vita fosse fondata”. Per quanto si è detto, rileva l’ultimo luogo in cui i coniugi hanno di fatto convissuto unitamente al figlio, dovendo presumersi che detto luogo sia da indentificarsi con la casa familiare, in assenza di prova contraria, non fornita ed invero neppure allegata dalla ricorrente, se non con generiche asserzioni.
Nella specie, pertanto, poiché l’ultima residenza comune, nell’accezione sopra precisata, è in Palermo, al Tribunale di Palermo spetta di decidere sulla domanda di separazione e dinanzi al suindicato Tribunale la causa va riassunta nel termine di cui all’art. 50 c.p.c..
Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’istanza di regolamento proposta da M.P.A. e dichiara la competenza del giudice del Tribunale di Palermo, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di cui all’art. 50 c.p.c.. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro3.600,00, di cui Euro100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021