Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40009 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15844-2021 proposto da:

Q.F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO MARZO;

– ricorrente –

contro

P.A.S.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 11797/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RILEVATO

che:

L’avvocato Riccardo Marzo e Q.F. hanno proposto istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 11797/2021, depositata il 5 maggio 2021, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta.

CONSIDERATO

che:

Secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566; Cass. Se. U -, 27/11/2019, n. 31033).

Ritenuto che:

per le ragioni esposte, l’istanza deve essere accolta.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 11797/2021, depositata il 5 maggio 2021, statuendo che, nel primo capo del dispositivo, dopo le parole “ed accessori come per legge”, debba aggiungersi “spese da distrarsi, per la controricorrente, in favore dell’avvocato Riccardo Marzo dichiaratosi antistatario”.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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