Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40012 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27005/2013 R.G. proposto da:

S.M., rappresentato e difesa dall’Avv. Andrea Milfsud, con domicilio eletto presso l’Avv. Gian Luca De Micco Padula in Roma Via Mario Fani n. 20, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 73/34/13, depositata in data 11 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

che:

S.M. propone ricorso per cassazione, con sette motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Milano, aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per l’anno 2005 a seguito di indagini bancarie nei confronti del contribuente.

L’Agenzia delle entrate deposita mero atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza pubblica.

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione, errata o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e art. 38, in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’accertamento.

Deduce, in particolare, che, prima di dare corso all’applicazione del regime probatorio presuntivo di cui all’art. 32 cit., l’Ufficio avrebbe dovuto provare lo svolgimento da parte del contribuente di una attività produttiva di reddito e, dunque, la sussistenza dei presupposti giustificativi dell’accertamento.

1.1. Il motivo è infondato.

L’avviso trae origine – come emerge dall’atto riprodotto in ricorso e dallo stesso invito rivolto al contribuente – da un accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, diretto a verificare la congruità della dichiarazione fiscale rispetto al complesso degli elementi reddituali del contribuente.

In tale ambito – come emerge dagli atti e accertato dalla CTR è risultato, in termini lineari, che il contribuente non svolgeva attività di lavoro autonomo, né attività d’impresa, mentre, per contro, era l’amministratore di due società (socio unico per l’una, con una quota del 10% per l’altra), dalle quali percepiva un compenso che, tuttavia, per l’espressa dichiarazione del contribuente, non transitava nei conti bancari ad esso intestati perché conferito come finanziamento infruttifero alle società stesse.

Orbene, a fronte di tale situazione e, dunque, in assenza di qualunque concreto reddito apparente, la verifica bancaria ha evidenziato l’esistenza di rilevanti operazioni, sia come versamenti sia come prelievi, la cui ragione giustificativa era – ed è rimasta assente, per cui gli stessi, congrua mente, a fronte dell’inesistenza di una attività lavorativa o d’impresa, sono stati ricondotti a redditi da capitale, quale complessivo ammontare di interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta.

1.2. L’an dell’accertamento, dunque, era legittimamente sorto e provato, da cui la correttezza dell’applicazione della presunzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32: incombeva sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, dimostrando, quanto alle operazioni di versamento, che le stesse erano già incluse nel reddito soggetto ad imposta o erano irrilevanti, e, quanto ai prelevamenti (salvi, per quanto si dirà, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014), che essi non erano attinenti ad operazioni imponibili. (v. Cass. n. 29572 del 16/11/2018; Cass. n. 13112 del 30/06/2020).

2. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, per aver la CTR ritenuto la presunzione ivi prevista applicabile ad ogni contribuente.

2.1. Il motivo è infondato quanto ai versamenti, mentre va accolto con riguardo ai prelevamenti.

Come già affermato da questa Corte, infatti, “la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti” (Cass. n. 1519 del 20/01/2017; Cass. n. 29572 del 16/11/2018).

Nella specie, dunque, attesa la qualità della parte, la necessità di un nuovo esame, in parte qua, da parte del giudice di merito.

3. Il terzo motivo, con cui è denunciata, in via subordinata, l’inapplicabilità della presunzione di cui all’art. 32 cit. in caso di identificazione del soggetto beneficiario dei prelevamenti, resta assorbito.

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente ed apodittica.

4.1. Il motivo è infondato.

Come già sopra evidenziato, difatti, la motivazione è congrua e logicamente argomentata alla luce delle risultanze del giudizio, a fronte delle quali, per contro, era onere del contribuente – non soddisfatto e, anzi, da questi erroneamente addossato all’Ufficio fornire la prova contraria.

5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’eccezione di nullità dell’avviso per difetto di motivazione.

5.1. Il sesto motivo denuncia in via subordinata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septies, per essere l’avviso di accertamento nullo non avendo motivato adeguatamente le ragioni della pretesa impositiva.

5.2. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente per evidenti ragioni di connessione logica, sono infondati.

5.3. Infatti, pur dovendosi dar atto che la CTR ha omesso ogni statuizione sulla domanda di nullità dell’avviso per difetto di motivazione, ciò non determina l”annullamento della decisione poiché la doglianza, investendo una questione in diritto e non essendo richiesti ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa in questa sede ed è infondata.

Come affermato da questa Corte, infatti, “l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo” (Cass. n. 30039 del 21/11/2018).

5.4. Orbene, come emerge dalla lettura dell’avviso, riprodotto per autosufficienza, l’Amministrazione, dopo aver evidenziato che il contribuente, amministratore unico e socio di due società, era stato invitato a fornire chiarimenti circa le proprie entrate, i beni posseduti e le attività svolte (ivi dichiarando, tira l’altro, che i compensi quale amministratore non erano materialmente percepiti perché destinati come mutuo infruttifero alle medesime società), ha posto in risalto che dalle indagini bancarie risultavano, con la dettagliata indicazione delle specifiche operazioni, cospicue movimentazioni nell’anno 2005 (per il conto Unicredit n. 1663 uscite per Euro 23.610,00 ed entrate per Euro 17.660,43; per il conto BPM 10390 uscite per Euro 8.727,00 ed entrate per Euro 59.576,04) sicché “se sulla base di quanto dalla S.V. dichiarato, i compensi percepiti come amministratore non sono confluiti in alcun conto corrente bancario, in quanto concessi a titolo di finanziamento infruttifero alle società Ampola Srl e Santa Brigida Srl, non si riesce a capire a che titolo vengano accreditati gli importi sopra esposti (per un totale complessivo di C 77.236,47) sui rispettivi conti corrente, vista l’apparente assenza di ulteriori fonti di reddito”.

L’avviso, quindi, dava atto del rilievo, ai fini fiscali, di questi esiti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e degli oneri probatori incombenti sul contribuente e concludeva accertando per l’anno d’imposta 2005 del maggior reddito di Euro 109.573,47 (per prelievi e versamenti).

5.5. In altri termini, l’avviso: individuava le fonti di prova e il loro contenuto; indicava le maggiori somme, con specifica indicazione delle singole operazioni, transitate nei conti bancari che erano prive di ogni giustificazione attesa l’assenza di fonti di reddito (sia di lavoro che d’impresa, sia, anche, per la mancata confluenza nel conto bancario dei compensi percetti quale amministratore); individuava le norme pertinenti e le conseguenze giuridiche derivanti dalla loro applicazione.

Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio.

6. Il settimo motivo denuncia, aV sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo, individuato nella corretta instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Ufficio, avendo la CTR erroneamente valutata la prova relativa all’oggetto dell’invito, riferito alle movimentazioni del 2004 e non a quelle del 2005.

6.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni.

6.2. Non sussiste, innanzitutto, un omesso esame: la CTR ha valutato la portata del contraddittorio e, dunque, la censura attinge la sufficienza e adeguatezza della motivazione.

6.2. E’ dirimente, in ogni caso, che la doglianza è carente in punto di decisività atteso che, quanto alle imposte dirette, non è previsto un obbligo generalizzato di preventivo contraddittorio, ossia al di fuori dalle ipotesi specificamente previste, non essendo annoverabile tra esse il disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, (v. da ultimo Cass. n. 34209 del 20/12/2019, secondo la quale “in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti”).

7. In accoglimento del secondo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il terzo, inammissibile il settimo, infondati gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del secondo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il terzo, inammissibile il settimo, infondati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione per l’ulteriore esame.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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