LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8735/2013 R.G. proposto da:
CONSORZIO IMPRESE RIUNITE SICILIANE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Antonino Minacapilli (PEC antonino.minacapilli.avvocatienna.lecialmail.it) con domicilio eletto presso l’avv. Sergio De Felice in Roma viale delle Milizie n. 34;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Caltanissetta n. 42/21/12 depositata il 13/02/2012 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR siciliana accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma quindi della sentenza di primo grado dichiarava la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IREPF ed IRAP 2000 e 2001;
– ricorre a questa Corte il CONSORZIO IMPRESE RIUNITE SICILIANE con atto affidato a cinque motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo la contribuente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stante la omessa e insufficiente motivazione sui fatti controversi e decisivi per il giudizio, non avendo la CTR manifestato gli elementi specifici e concreti attraverso i quali potersi ricavare la ratio decidendi in relazione alla statuizione;
– il motivo è fondato;
– la CTR effettivamente non spiega in alcun modo le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che l’attività di formazione svolta dalla contribuente fosse di carattere commerciale, limitandosi ad espressioni del tutto assertive ed apodittiche quali “ha esercitato attività economiche conseguendo ricavi ed ha sostenuto costi deducibili, nell’ambito di un fine che non può inquadrarsi solamente ed esclusivamente tra quelli di promozione sociale in quanto non presenta né gli aspetti formali né quelli sostanziali dei c.d. ONLUS”;
– da tal affermazione non emerge minimamente su quali fatti e prove il giudice dell’appello abbia rilevato l’esercizio di attività lucrativa, potendo e dovendo nel concreto ciò desumersi da molteplici possibili ragioni, relative ora alle relazioni con gli associati, ora alle relazioni con i terzi, ora alla circostanza di distribuzione di utili, e quant’altro;
– pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;
– i restanti motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021