LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANIZA sul ricorso iscritto al n. 15246/2014 R.G. proposto da:
FINLET unipersonale s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed il sig. L.A. in proprio entrambi rappresentati e difesi come da deleghe in atti dall’avv. Michele Di Fiore (PEC micheledifiore.avvocatinapoli.legalmail.it);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 582/45/14 depositata il 22/01/2014 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Generale Cardino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso della FINLET unipersonale s.r.l. e per l’accoglimento del nono motivo di ricorso del sig. L.;
RILEVATO E CONSIDERATO che:
– entrambi i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016 e hanno provveduto al pagamento integrale del debito, nella misura comunicatagli dall’agente della riscossione;
– in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, il pagamento integrale del debito (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018, conforme, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 2/5/2019);
– in ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che “in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018; conforme a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018);
– inoltre, nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021