LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15697 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:
L. Costruzioni Edili s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Romanello Pomes, per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Crispi, n. 36, presso lo studio dell’Avv. Riccardo Lombardi;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2626/15/2014, depositata in data 16 dicembre 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RITENUTO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata nonché dagli atti difensivi delle parti si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di L. Costruzioni Edili s.r.l., con il quale, relativamente all’anno di imposta 2008, aveva rettificato il reddito di impresa determinando un maggior reddito di impresa in conseguenza della ripresa a tassazione della voce contabile “versamento soci” quale sopravvenienza attiva; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere che le passività iscritte in bilancio a titolo di finanziamento soci non potevano essere riconosciute in quanto prive dei requisiti di certezza e verificabilità;
avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel verbale di assemblea ordinaria del 7 gennaio 2014, prodotto in appello, con il quale era stato deliberato il passaggio a patrimonio netto del finanziamento soci, con conseguente rinuncia del socio L.M. al suo finanziamento infruttifero precedentemente effettuato in favore della società;
il motivo è inammissibile;
in primo luogo, va osservato che parte ricorrente si limita ad evidenziare che in appello era stato prodotto il documento in esame, senza tuttavia fornire specifici elementi di riscontro della suddetta produzione in quel giudizio, non consentendo, quindi, a questa Corte di apprezzare la doglianza dell’omesso esame del documento;
d’altro lato, il motivo risulta inammissibile anche per difetto di specificità in ordine al contenuto del documento e quindi ai fini della valutazione della decisività dello stesso ai fini del decidere, non avendolo parte ricorrente riprodotto o allegato;
a tal proposito, va ribadito che, secondo il costante orientamento di questa Corte, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa.” (Cass. Civ., 15 settembre 2017, n. 21433);
con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in combinato disposto con l’art. 342, c.c.;
in particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame non si è pronunciato sulla eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate per mancanza di motivi specifici di impugnazione nonché sulla eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto non aveva tenuto conto dell’accertamento compiuto dal giudice di primo grado circa la non qualificabilità dei finanziamenti dei soci come sopravvenienza attiva e la mancanza di prova idonea da parte dell’amministrazione finanziaria, con conseguente formazione del giudicato interno;
il motivo è inammissibile;
la censura avverso il vizio di omessa pronuncia sulle eccezioni prospettate in sede di giudizio di appello non deve essere formulata, con il ricorso per cassazione, mediante la denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto tale doglianza presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa al riguardo, consentendo alla parte di chiedere e al giudice di legittimità di verificare, sulla base del solo esame della sentenza impugnata, la decisività ai fini del decidere del fatto decisivo non preso in considerazione. La censura del vizio in questione deve essere, invece, formulata mediante la denunzia del pertinente error in procedendo di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), dacché solo tale specifica differente deduzione consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche del fatto in sé processuale, di effettuare l’esame, altrimenti preclusogli, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La deduzione di un vizio che ridonda in omessa pronunzia implica, infatti, la necessità di accertare se e in quali termini il preteso motivo di gravame fosse stato proposto e, di conseguenza, se esso avesse posseduto quei requisiti di specificità,, imposti dall’art. 343 c.p.c., la cui ricorrenza rende obbligatori l’esame del motivo e la pronunzia su di esso da parte del giudice del merito e, quindi, censurabile l’omissione dell’uno e dell’altra, ovvero se tali requisiti non avesse posseduto e, quindi, la denunciata omissione risultasse invece inesistente, per non essere stata richiesta alcuna pronunzia, oppure giustificata, per essere espressione della reiezione implicita di un motivo inammissibile in quanto non idoneamente proposto;
con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per avere erroneamente ritenuto che sussistevano i presupposti per l’accertamento analitico-induttivo, nonostante il fatto che l’ufficio non aveva contestato l’inattendibilità delle scritture contabili e la non sussistenza, comunque, di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti;
il motivo è infondato;
il giudice del gravame ha ritenuto, condividendo l’impostazione posta a base della pretesa dell’amministrazione finanziaria, che le operazioni di finanziamento dei soci risultanti nella contabilità erano prive di certezza e verificabilità;
il suddetto accertamento è stato compiuto sulla base di elementi presuntivi ritenuti idonei a consentire di eseguire il procedimento inferenziale di accertamento del fatto non noto mediante fatti noti, in particolare, il giudice del gravame ha ritenuto che la prova della fittizietà dei finanziamenti dei soci era rinvenibile: a) nella documentazione relativa ai redditi dichiarati dai soci per il periodo 1997/2006 nella assenza di prova relativa alla sussistenza di una capacità finanziaria conseguente ad atti di disinvestimento e nella sproporzione dei finanziamenti rispetto alla capacità finanziaria dei soci; b) nella mancanza di tracciabilità dei versamenti compiuti;
in sostanza, poiché era in discussione la certezza degli avvenuti finanziamenti dei soci, il giudice del gravame ha ritenuto di valorizzare le circostanze sopra indicate, relative, in primo luogo, alla stessa non riscontrabilità della effettiva effettuazione dei versamenti da parte dei soci, e, in secondo luogo, alla mancanza di capacità finanziaria dei soci ad operare i finanziamenti ed alla sproporzione degli stessi rispetto all’ammontare del finanziamento;
sotto tale profilo, non può riscontrarsi una violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), posto che il secondo periodo del suddetto comma legittima l’amministrazione finanziaria a desumere l’inesistenza di passività dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ed è proprio in applicazione della previsione normativa in esame che il giudice del gravame ha ritenuto di dovere valorizzare gli elementi di prova presuntiva sopra indicati per pervenire alla considerazione conclusiva della fittizietà delle operazioni di finanziamento risultanti dalla contabilità della società;
in realtà, con il presente motivo di ricorso parte ricorrente pone l’attenzione sulla mancanza di idoneità di prova presuntiva degli elementi presuntivi valorizzati dal giudice del gravame: ma si tratta, invero, di una ragione di censura che, eventualmente, avrebbe dovuto essere prospettata per violazione dell’art. 2729, c.c., al fine di indurre questa Corte, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, a controllare l’esatta applicazione della norma a livello di proclamazione astratta e, inoltre, anche sotto il profilo dell’applicazione alle fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta;
con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 1, e dell’art. 2467, c.c.;
in particolare, evidenzia parte ricorrente che, in forza dello Statuto della società, i versamenti in denaro eseguiti dai soci a fondo perduto o in conto capitale non potevano essere considerate sopravvenienze attive, così come le rinunce da parte dei soci ai crediti di finanziamento, sicché in entrambi i casi il socio aveva proceduto ad attribuire a titolo definitivo alla società una somma senza obbligo di restituzione, con la conseguenza che, dal punto di vista contabile, l’operazione comportava un mero giroconto dal passivo al patrimonio netto dell’importo che la società aveva contabilizzato come debito verso il socio e che, per effetto della rinuncia, comportava una definitiva attribuzione del socio alla società, da iscrivere nel patrimonio netto, essendo la suddetta rinuncia assimilabile ad un conferimento e non costituendo, pertanto, sopravvenienza attiva;
il motivo è inammissibile;
lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata che, dopo avere evidenziato che il recupero in oggetto era conseguenza del mancato riconoscimento della passività indicata nel bilancio del 2008, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, ha inferito, come visto, che dagli elementi presuntivi posti alla sua attenzione doveva farsi derivare la conseguenza che i versamenti dei soci a titolo di finanziamento non erano provati perché mancava la documentazione idonea, sicché ha ritenuto che, venuta meno l’esistenza stessa della passività, la stessa comportava, in forza della previsione normativa in esame, la necessità della contestazione della sopravvenienza attiva, atteso che la norma prevede che: “Si considerano sopravvenienze attive (…) la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”;
rispetto, quindi, alla ragione della decisione, incentrata sul venire meno della passività iscritta in bilando, in quanto priva di certezza e verificabilità, il presente motivo orienta, invece, la censura prospettando unicamente gli eventuali effetti, sia dal punto di vista dello statuto che normativo, dei versamenti dei soci a fondo perduto ovvero cui ha fatto seguito la rinuncia alla restituzione: profili che presuppongono la prova della effettiva esecuzione dei versamenti e che, invece, è stata esclusa dal giudice del gravame;
con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 53, Cost., per non avere considerato l’effettiva capacità contributiva del soggetto verificato in ordine alla presunta e contestata sopravvenienza;
il motivo è inammissibile;
lo stesso, invero, si limita a contestare la violazione del principio di capacità contributiva, senza, tuttavia, indicare specificamente sotto quale profilo la statuizione della decisione del giudice del gravame abbia un contenuto contrastante con il suddetto principio;
d’altro lato, come detto, il giudice del gravame, ponendosi nella prospettiva di accertare se poteva dirsi effettivo il versamento dei soci a titolo di finanziamento della società, ha ritenuto di potere basare il procedimento presuntivo anche tenuto conto della dei redditi dichiarati dai soci e della capacità finanziaria degli stessi a sopportare l’onere dei versamenti in esame;
si tratta, invero, di un elemento presuntivo che, unitamente a quello relativo alla tracciabilità dei versamenti, ha costituito il fondamento della ritenuta fittizietà dei finanziamenti e, di conseguenza, della legittimità del recupero;
in questo ambito, del tutto astrattamente e senza alcuna specifica indicazione, è stata prospettata la violazione del principio di capacità contribuente, del tutto non conferente con la ragione della decisione del giudice del gravame;
in conclusione, sono inammissibili il primo, secondo, quarto e quinto motivo, infondato il terzo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente;
si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021