LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 364-2021 proposto da:
I.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FIORE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; ope legis;
– resistente –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di CATANIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1788/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1788/2020 pubblicata il 23-10-2020 la Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello proposto da I. (alias L.) S., cittadino della ***** – ***** -, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della *****, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché si era rifiutato di aderire all’associazione criminale che voleva reclutarlo ed a cui era appartenuto suo fratello, rimasto ucciso nel corso di una rapina, così che i membri della banda criminale lo avevano minacciato di morte.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 9 novembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
4. Il primo motivo, con il quale il ricorrente, nel dolersi del giudizio di non credibilità della vicenda narrata e del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, denuncia omesso esame di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), e art. 14, lett. b), nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, è inammissibile.
La censura è espressa in modo del tutto generico, con meri richiami al disposto normativo e a giurisprudenza di questa Corte non pertinente al caso di specie. Non e’, infatti, svolta in ricorso alcuna specifica e concreta critica al percorso argomentativo svolto in punto di credibilità del narrato dalla Corte di merito, che, applicando i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ha evidenziato i profili di genericità, incongruenza e contraddittorietà del racconto (pag. 3 sentenza) ed ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva minimamente censurato in appello la motivazione sulla credibilità del Tribunale.
La doglianza riferita all’omessa acquisizione di informazioni sul gruppo dei cultisti nel Paese di origine difetta di autosufficienza, posto che nella sentenza si fa riferimento ad associazioni criminali, non a sette di cultisti, e il ricorrente non precisa come, dove e quando ha allegato il riferimento a quelle sette. Ad ogni buon conto, va ribadito che, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, una volta esclusa dai giudici di merito, con motivazione adeguata come nella specie, la credibilità della vicenda personale allegata, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. 16925/2018 e Cass.14283/2019). Tanto rileva anche ai fini della lamentata mancata indagine sulla protezione fornita dalle autorità della *****.
5. E’ inammissibile anche il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria lamentando omesso esame di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, e dell’art. 5 T.U.. Ancora una volta le deduzioni svolte in ricorso si risolvono in una critica del tutto generica, il ricorrente non indica quali fatti non sarebbero stati valutati ai fini della protezione invocata, né specifica se una distinta condizione personale sia mai stata documentata nel giudizio di merito e in quale eventuale atto. Nella sentenza non si riviene alcun cenno all’allegazione di violenze subite dal ricorrente in Libia, difettando così la censura, in parte qua, anche di autosufficienza (cfr. Cass.16347/2018).
6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con cui si lamenta l’erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, perché formulato in modo non lineare, mediante riferimento generico all’errata considerazione dei fattori di vulnerabilità, e non attinente al decisum sul punto, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del citato art. 13 comma 1 quater, in conseguenza della ritenuta manifesta infondatezza dell’appello.
7. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021