Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40020 del 14/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14074-2020 proposto da:

O.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 238/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 238/2020 pubblicata il 28-1-2020 la Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello proposto da O.O., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché denunciato per omosessualità dai genitori dell’uomo con cui aveva avuto una stabile relazione e che era deceduto.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 9 novembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

4. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della vicenda narrata lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, è inammissibile.

La censura è espressa in modo del tutto generico, con meri richiami al disposto normativo e a giurisprudenza di questa Corte, senza riferimenti pertinenti al caso di specie. Non e’, infatti, svolta in ricorso alcuna specifica e concreta critica al percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito, che, applicando i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ha evidenziato in dettaglio plurimi profili di genericità, incongruenza e contraddittorietà del narrato (pag. 4 sentenza).

4. E’ inammissibile anche il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in ragione dell’omessa acquisizione di informazioni sulla situazione del Paese di origine ed anche sulla condizione degli omosessuali. Riguardo a quest’ultimo profilo, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, una volta esclusa dai giudici di merito, con motivazione adeguata, come nella specie, la credibilità della vicenda personale allegata, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla relativa vicenda personale (Cass. 16925/2018 e Cass. 14283/2019).

Sotto il primo profilo, si osserva che la Corte d’appello, indicando le fonti di conoscenza (Easo 2018), ha escluso la sussistenza della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui all’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, e ciò implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5. Nel caso di specie, detto vizio non è stato denunciato e la doglianza è del tutto genericamente espressa, senza specifica confutazione del decisum sul punto, ma solo mediante mero richiamo di varie sentenze di giudici di merito.

5. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472