LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.B.A. (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Franco Beretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Malta n. 7.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza n. rg. 3675/2017 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 29.9.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
– che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da A.B.A., cittadino del Ghana, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
– che viene proposto da A.B.A. ricorso avverso la predetta sentenza n. rg. 3675/2017, depositata il 29.9.2020, affidato ad un unico motivo di censura;
La Corte d’Appello ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito allo stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano, non rilevando a tal fine un unico contratto a tempo determinato, né una condizione di soggettiva vulnerabilità;
– che l’amministrazione intimata non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, sul rilievo che la valutazione di non credibilità del racconto sarebbe stata svolta in modo erroneo dalla corte di appello e che il giudizio sui presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria non avrebbe tenuto conto delle condizioni del paese di provenienza;
2. che il motivo è inammissibile perché in primo luogo richiede una rivalutazione di merito del giudizio di credibilità del narrato del richiedente;
– sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019); orbene, osserva la Corte che, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretende, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità;
– che la censura è vieppiù inammissibile perché si compone, in relazione al contestato diniego della protezione umanitaria, solo di generiche deduzioni, svolte peraltro in fatto, sulle condizioni interne del paese di provenienza del ricorrente, senza neanche censurare le rationes decidendi (e cioè la mancanza di una condizione di soggettiva vulnerabilità e di una effettiva integrazione);
6. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021