LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5630-2021 proposto da:
S.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1983/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da S.H., cittadino *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito che aveva iniziato a lavorare con un privato nel 2013 e quando aveva finito il lavoro aveva chiesto il saldo, ma il committente, adducendo che il lavoro non era stato fatto bene, non aveva voluto saldare e alla insistenza del richiedente aveva iniziato a picchiarlo insieme ad altre persone. Neppure la denuncia alla Polizia aveva avuto esito.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il racconto non credibile e la vicenda di natura meramente privatistica. La Corte territoriale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè, il fondato timore di subire trattamenti disumani o degradanti; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’omesso approfondimento delle fonti informative; (iii) sotto un terzo profilo, per omessa valutazione della sussistenza del requisito della “vulnerabilità” e dell’integrazione sociale, al fine del riconoscimento della protezione, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il primo motivo è infondato, in quanto non sussiste nessun omesso esame, perché la Corte d’appello ha ritenuto il richiedente non credibile e tale giudizio di non credibilità non risulta essere stato specificamente contestato.
Il secondo motivo è inammissibile, perché si contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sulla base delle fonti consultate alle quali il ricorrente contrappone altre fonti, ma in termini di mero dissenso, né il ricorrente ne spiega la specifica incidenza sulla vulnerabilità del ricorrente, visto che oggetto del gravame è solo la protezione umanitaria;
Il terzo motivo è inammissibile, perché il ricorrente contesta il merito del giudizio comparativo, senza riportare cosa abbia dedotto in proposito davanti alla Corte del merito, in riferimento al profilo lavorativo e di integrazione sociale.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021