LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17441-2020 proposto da:
SOCIETA’ S. L. & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, SOCIETA’ VASCLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, S.L., S.C., D.T.L., B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CARRACINO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
UNIPOL REC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA, 11, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE MASSIMILIANO GRASSIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FORMARO;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 1038/2019 CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
che:
La società S. L. & C. SRL, la società Vascli SRL, S.L., S.C., D.T.L. e B.D. hanno proposto ricorso per cassazione, con due mezzi, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20153/2019 “perché l’impugnazione non ha alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”.
UNIPOL REC SPA, che ha replicato con controricorso.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Il ricorso è stato proposto esclusivamente avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte distrettuale ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.
1.2. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4. I ricorrenti sostengono che l’atto di citazione in primo grado non era carente degli elementi previsti dalla norma di cui sopra e criticano la Corte di appello per avere confermato la pronuncia di primo grado, circa l’indeterminatezza dell’atto di citazione.
1.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per essere stata ritenuta la richiesta di espletamento di CTU, come meramente esplorativa, nonostante la controversia – concernente la rideterminazione del saldo di conto corrente richiedesse l’applicazione di diversi criteri contabili – e si critica la Corte di appello per avere confermato la pronuncia di primo grado.
2.1. Il ricorso è inammissibile.
2.2. Nel caso in cui sia pronunciata l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, la parte soccombente nel giudizio di primo grado può proporre ricorso in cassazione avverso la pronuncia di primo grado ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, ma ciò – nel presente caso – non è avvenuto, con conseguente passaggio in giudicato della prima decisione.
Non trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale ” L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e all’art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. ” (Cass. Sez. U. n. 1914/2016) perché il ricorso in esame non prospetta vizi di natura processuale propri dell’ordinanza di secondo grado.
3. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.800,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021