LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32751-2019 proposto da:
M.G., rappresentato e difeso dall’avv.to FLAVIO GRANDE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n 4091/2019, depositata il 14/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. G.M., proveniente dal Pakistan, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale. 1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto aveva denunciato una rapina con distruzione del locale che aveva subito nel ristorante che gestiva e la Polizia quando aveva menzionato la persona sulla quale riversava i suoi sospetti, lo aveva minacciato dicendogli che non avrebbero recepito la denuncia ed ha aggiunto che gli aggressori appartenevano ad un partito diversa da quello di cui faceva parte. Ha dedotto di essere fuggito in quanto temeva di rischiare la vita.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.
2. In relazione al principio teste’ richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto:
a. con il primo motivo, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7 con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il ricorrente si duole con il Tribunale non abbia correttamente e completamente applicato il paradigma interpretativo predicato dalla norma invocata. La censura è inammissibile in quanto a fronte di una motivazione esaustiva, nella quale è stato esaminato il racconto e sono state evidenziate le contraddizioni emerse con corretta applicazione della norma invocata, prospetta una diversa valutazione del merito fondata su un approccio inammissibile al giudizio di legittimità (cfr.
b. con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, assumendo che era stata erroneamente negata la protezione sussidiaria ritenendo insussistente il pericolo di danno grave nella regione di provenienza, laddove, invece andava riferito all’intero paese. Il motivo è inammissibile in quanto – pacifico che l’accertamento sulle condizioni del paese di origine, ove lo stesso, come nel caso di specie, sia di vasta estensione, deve essere riferito alla regione di provenienza (cfr. ex multis Cass. 14682/2021) – la censura maschera una richiesta di rivalutazione di merito delle condizioni sociopolitiche interne che, essendo fondato su COI attendibili ed aggiornate (cfr. pag. 7 del decreto) e su motivazione congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale, è insindacabile in sede di legittimità.
3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021