LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32863-2019 proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dall’avv.to ROSARIA TASSINARI, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resisteste –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 4240/2019, depositata il 20/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. M.S., proveniente dal Bangladesh, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto si era dovuto indebitare per pagare i debiti contratti dal padre con gli usurai per la ricostruzione della casa che era stata distrutta da un alluvione, unitamente ai campi coltivati da tutta la famiglia che costituivano l’unico mezzo di sostentamento.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e 5, in quanto il Tribunale di Bologna non aveva applicato il principio dell’onere della prova attenuato, né aveva valutato la credibilità del richiedente alla luce del paradigma predicato dalla norma sopra richiamata. Lamenta, altresì, il difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed omesso esame di fatti decisivi.
1.1. Deduce che a fronte della linearità del racconto narrato, la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto inattendibile il racconto non aveva rispettato i principi interpretativi indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto aveva espresso un giudizio volto a valorizzare singole contraddizioni senza un esame complessivo di esso.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, infatti, lungi dal rendere una valutazione atomistica del racconto, lo ha accuratamente esaminato ed ha evidenziato alcune contraddizioni e lacune incolmabilì: il percorso argomentativo reso esprime una valutazione della narrazione volta a ricostruire la storia nel suo complesso, ritenendola, tuttavia, poco convincente.
1.3. Ciò rientra nella insindacabile valutazione del giudice di merito e non confligge affatto con il paradigma interpretativo predicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: il Tribunale ha evidenziato, infatti, fra le altre cose, che dalle fonti informative sulle calamità naturali non era riscontrabile l’esistenza del fenomeno alluvionale denunciato.
1.4. Pertanto, il motivo si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame, da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14, lett. C) per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave al cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita dalla giurisprudenza Eurounitaria.
2.1. Lamenta che il Tribunale aveva richiamato fonti non aggiornate, risalenti al 2017 laddove quelle successive (Amnesty International 2018) rappresentavano una situazione molto più critica di quella illustrata.
2.2. Il motivo è infondato.
2.3. Dall’esame del provvedimento impugnato, si evince che il Tribunale ha richiamato fonti attendibili ed aggiornate alla data della decisione, non essendosi limitato a quelle risalenti al 2017 (come rilevato nella censura proposta), ma indicando anche C.O.I. del 2019 (Freedom in the’ World 2019, Human Rights Watch 2019) dalle quali emergeva che non era presente in Bangladesh, alla data della decisione, un conflitto armato nell’accezione coniata dalla Corte di Giustizia. A fronte di ciò, oltretutto, la censura si limita a riportate in termini generali, di mera indefinita sintesi, “forti limitazioni delle libertà fondamentali e violenze perpetrate nei confronti delle persone”(cfr. pag. 10 u. cpv ed 11 del ricorso), richiamando episodi circostanziati di violenza soltanto con riferimento al report Amnesty International 2015-2016, di gran lunga più risalente rispetto all’epoca della decisione.
2.4. La censura, pertanto, sotto tale profilo, non consente di condurre ad una diversa decisione ed è pertanto anche priva di decisività.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: deduce che il Tribunale non aveva compiutamente esaminato i requisiti della protezione umanitaria omettendo di verificare che il paese di provenienza avesse condizioni di vita tali da imporre l’attivazione dell’obbligo costituzionale ed internazionale di “non refoulement”.
3.1. Si duole, altresì, dell’omessa valutazione della condizione di vulnerabilità basata su un accertamento del livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, tale da consentire un serio giudizio di comparazione, anche alla luce dell’integrazione dimostrata in ragione dell’attività lavorativa svolta con contratto a tempo indeterminato fina dal 2018.
3.2. Il motivo è fondato.
3.3. Si osserva, infatti, che il Tribunale, nel ritenere insussistenti i presupposti della protezione umanitaria ha apoditticamente affermato che non erano emerse situazioni di peculiare vulnerabilità del ricorrente, assumendo che in Bangladesh egli mantenesse stabili punti affettivi di riferimento ma omettendo di acquisire informazioni attendibili ed aggiornate sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine: ha ritenuto, inoltre, irrilevante l’attività lavorativa a tempo indeterminato che svolgeva.
3.4. Ora, premesso che tale valutazione è stata effettuata prescindendo del tutto da quanto vissuto in Bangladesh, si osserva che il giudizio di comparazione è stato compiuto senza alcun richiamo a fonti informative attendibili ed aggiornate sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, anche in relazione ai cataclismi naturali denunciati ed alla povertà inemendabile, carenza questa che rende il giudizio di comparazione, anche in relazione alla integrazione lavorativa raggiunta (ammessa dallo stesso Tribunale: cfr. pag. 8 secondo cpv), non idoneo a soddisfare la finalità per la quale esso è stato configurato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte (cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. 29459/2019) rispetto all’esegesi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
4. In conclusione, il decreto deve essere, in parte qua, cassato con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione per il riesame della controversia (in relazione al motivo accolto) sulla base del seguente principio di diritto:
“”in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio: a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire mediante integrazione istruttoria officiosa da parte dei giudice, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;
“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”.
5. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed infondato il secondo.
Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021